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DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1948, n. 487

Current text a fecha 2008-12-22

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio, per l'interno, per il tesoro e per l'industria e il commercio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1

Le aziende municipalizzate od in maggioranza di proprietà dei Comuni, ammesse, in applicazione del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1406, ai benefici di cui al decreto legislativo 15 ottobre 1944, n. 346, sono tenute, per l'approvvigionamento del nuovo materiale mobile, ad adottare tipi unificati da stabilirsi dal Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione).