DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 1948, n. 517
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 dei decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il bilancio, per le finanze, per il tesoro e per la difesa;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
Art. 1
Lo Stato assume le obbligazioni contratte dalle formazioni partigiane indicate nel decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, in corrispettivo di prestazioni pecuniarie o di forniture di beni o di servizi, e ne risponde nei limiti stabiliti dal presente decreto, sempre che risulti che dette prestazioni e forniture siano state fatte ai fini della lotta di liberazione. Non sono riconosciute le obbligazioni che, nel periodo clandestino, furono contratte a nord della linea gotica, senza autorizzazione del Corpo Volontari della Libertà. Non è ammesso alcun rimborso per le prestazioni di tenue entità in relazione alla condizione economica del creditore.
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