DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 540

Type Decreto legislativo
Publication 1948-04-16
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria e commercio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1

I canoni per le locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, aumentati ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, primo comma, del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, possono essere ulteriormente aumentati dell'ottanta per cento. L'aumento previsto nel comma precedente decorre dal 1 gennaio 1948 e deve essere chiesto al conduttore con raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il conduttore ha facoltà di corrispondere la differenza di pigione maturatasi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in tre rate mensili a decorrere dalla stessa data. Se la richiesta è fatta dopo il termine indicato nel secondo comma, l'aumento decorre dal mese successivo al ricevimento della richiesta.

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