DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 1948, n. 560

Type Decreto legislativo
Publication 1948-04-15
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1

Fino al 31 dicembre 1948 la dichiarazione, prescritta dal primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, di avvalersi dei medici e delle case di cura di proprio gradimento anzichè dell'organizzazione sanitaria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, deve essere fatta dai lavoratori del commercio, credito, assicurazione e servizi tributari appartati aventi qualifica impiegatizia, invece che al principio di ogni anno, al principio di ogni periodo di malattia.

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