DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 1948, n. 564

Type Decreto legislativo
Publication 1948-04-23
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio de Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1

A decorrere dal 1 luglio 1948, è istituita la pretura nel comune di Carbonia e, contemporaneamente è soppressa la pretura di Fluminimaggiore, il cui territorio passa alle dipendenze della pretura di Iglesias. Dalla medesima data i comuni di Gonnesa e Portoscuso sono distaccati dalla pretura di sant'Antioco ed aggregati alla pretura di Iglesias. Conseguentemente, le tabelle A e B annesse al decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono, sono modificate come dalle unite tabelle A e B, vistate dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.

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