IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3 comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentita la Corte dei conti a sezioni riunite;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
Art. 1
Al controllo della Corte dei conti sui rendiconti amministrativi e sulle contabilità sono delegati consiglieri, coadiuvati da primi referendari e referendari preposti ad uffici costituiti da un congruo numero di funzionari ed impiegati. Un presidente di sezione ne coordina l'azione. Il presidente di sezione ed i consiglieri di cui al precedente comma fanno parte della Sezione di controllo. Restano salve le disposizioni del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 1180.