DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1948, n. 597
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Le aliquote dei sergenti maggiori in carriera continuativa, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito, che possono essere collocati a riposo o dispensati dal servizio per la prima applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, sono fissate come segue: aiutanti di battaglia e marescialli dei tre gradi. . . . . . 4303 sergenti maggiori in carriera continuativa . . . . . . . . . 1600
Art. 2
Il collocamento a riposo o la dispensa dal servizio di cui al presente decreto deve essere disposto entro il 30 giugno 1948.
DE NICOLA FACCHINETTI - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 220. - FRASCA
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