DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1948, n. 603

Type DPR
Publication 1948-05-07
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 26 settembre 1930, n. 1401, con il quale furono approvati gli elenchi delle imperfezioni e delle infermita' riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare nell'Esercito, e successive modificazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa; Decreta:

Articolo unico

Le imperfezioni ed infermita' che sono causa di inabilita' permanente o temporanea al servizio militare, di cui all'art. 75 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e quelle che motivano l'idoneita' al servizio con ridotta attitudine militare, sono specificate dagli annessi elenchi A e B, firmati dal Ministro per la difesa. Detti elenchi sostituiscono quelli approvati con regio decreto 26 settembre 1930, n. 1401, e successive modificazioni.

DE NICOLA FACCHINETTI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 maggio 1948

Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 192. - FRASCA

Elenco A-art. 1

ELENCHI A e B delle imperfezioni e delle infermita' riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare. AVVERTENZE GENERALI Per agevolare e rendere piu' spedito il difficile e delicato incarico affidato agli ufficiali medici, chiamati a dare il loro giudizio sulla scelta rigorosa degli uomini validi al servizio e sulla eliminazione dalle file dell'Esercito di quegli elementi che per le loro condizioni di salute menomate non possono piu' prestar servizio, sono state riunite in un elenco A le imperfezioni e le infermita' che apportano inabilita' permanente o temporanea al servizio militare incondizionato. In altro elenco B sono state riunite alcune imperfezioni ed infermita' di grado lieve, che riducono l'attitudine militare, ma non escludono l'idoneita' al servizio militare incondizionato. Tali elenchi rappresentano un insieme di norme direttive che debbono servire di guida ai periti medici per ottenere unicita' di indirizzo e di criteri, la cui interpretazione ed applicazione pratica saranno facilitate dalla esperienza e dal corredo di cognizioni medico-legali, di cui i periti debbono essere forniti. L'elenco "A" va applicato integralmente per gli inscritti di leva e per i militari di truppa; non puo' essere invece, che un termine generico di riferimento per gli ufficiali ed i sottufficiali ed i militari di carriera, dovendo, in tali casi, il giudizio medico-legale essere formulato in relazione all'eta', grado e mansioni affidate al soggetto ed in rapporto alle speciali disposizioni che ne regolano lo stato. Negli individui ad arruolamento volontario l'incondizionata idoneita' fisica deve essere accertata con particolare accuratezza, in modo che essi, tenuto conto che, di solito si presentano anticipatamente alla leva, offrano piena garanzia di robustezza e resistenza alle fatiche del servizio durante la carriera militare. L'elenco B, invece, sara' applicato soltanto agli inscritti di leva ed ai militari di truppa (soldati, caporali, caporali maggiori). Durante la visita il perito dovra' prendere visione dei documenti sanitari, eventualmente esibiti, che costituiranno soltanto semplici elementi di indagine. Nei casi in cui e' prescritta dal presente elenco la osservazione in ospedale militare, essa puo' essere svolta anche presso l'infermeria presidiaria a norma delle disposizioni in vigore. Nel valutare le imperfezioni e le infermita' dei due elenchi A e B dovra' essere tenuto presente quanto e' detto nei seguenti numeri: 1. - L'individuo che presenti una delle imperfezioni contemplate negli articoli 33, 48, 53 e 91 indicati con l'asterisco e cioe': la mancanza e l'atrofia di un globo oculare, la mancanza totale del padiglione dell'orecchio, la mancanza del naso, la mancanza di una mano o di un piede, potra' essere dichiarato inabile dagli organi di reclutamento senza che egli si presenti personalmente. 2. - Quando l'ufficiale medico debba giudicare malattie o postumi morbosi, che si presumano sanabili in breve tempo, potra' proporre che l'inscritto sia rimandato ad una delle visite suppletive della stessa leva. 3. - Se l'individuo inviato in osservazione presenta una malattia ritenuta guaribile in pochi giorni, oppure sorga il dubbio di provocazione o di aggravamento volontario, sara' trattenuto in cura presso l'ospedale militare, fino a guarigione o fino alla soluzione del dubbio. 4. - Per l'individuo gia' dichiarato temporaneamente inabile in sede di osservazione prescritta dall'elenco, ed in cui persista la stessa causa di temporanea inabilita', la osservazione in ospedale o nell'infermeria presidiaria si deve intendere necessaria solo quando, esaurito il periodo della rivedibilita', debba, nei suoi riguardi, essere pronunciato un giudizio definitivo. 5. - Il militare trovato affetto da infermita' o lesioni, che per gli inscritti motivano la riforma al termine del periodo della rivedibilita', sara' dichiarato permanentemente inabile quando l'infermita' o lesione persista, nonostante le cure ed i periodi di licenza di convalescenza, da concedersi, sempre mediante provvedimento di rassegna, anche presso i reparti di cura. 6. - Quando di un'affezione morbosa riesca dubbia l'origine e non bene evidente l'anamnesi, puo' essere utile ai direttori di ospedale ricorrere ad informazioni, a testimonianze, ad atti di notorieta'; ma questi, essendo semplici elementi di indagine, non costituiranno, di massima, la base di giudizi medico-legali, che dovranno poggiare soltanto su dati scientifici. 7. - Allorche' un militare debba essere preso in esame una seconda volta per la stessa malattia o imperfezione, che fu giudicata, a breve distanza di tempo, dal direttore di un ospedale militare o infermeria presidiaria, spettera' al direttore di sanita' della circoscrizione territoriale pronunciarsi in merito (629 del regolamento sul servizio sanitario militare territoriale). 8. - E' in facolta' dell'ufficiale medico di proporre l'invio in osservazione all'ospedale degli inseriti o militari, anche nei casi in cui tale provvedimento non sia previsto dal presente elenco, quando la diagnosi sia dubbia o particolarmente difficile. 9. - Anche per gli inscritti residenti all'estero valgono i presenti elenchi A e B, in sostituzione degli elenchi finora in vigore e che sono abrogati. Pero', per tali inscritti la osservazione sara' sostituita da visita collegiale, compiuta da una Commissione medica di due membri, fra cui il medico fiduciario del Consolato, alla presenza dell'autorita' consolare. ELENCO A Imperfezioni ed infermita' che sono causa di inabilita' permanente o temporanea al servizio militare tanto degli inscritti di leva che dei militari. Art. 1. La deficienza di statura, nei limiti stabiliti dagli articoli 72 e 76 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito. Avvertenza. - Il limite della statura rimane di metri uno e cinquanta centimetri come minimo per l'idoneita' di servizio militare. Attualmente pero' l'art. 108 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito da' facolta' al Ministro per la difesa-Esercito di adottare il provvedimento di dispensare dal compiere la ferma tutti o in parte gli arruolati di bassa statura sino a quella di metri uno e cinquantaquattro centimetri compresa. Percio' gli ufficiali medici dovranno esercitare uno speciale controllo sulla esattezza della misura ogni qualvolta questa non sia superiore a metri 1,54. La misurazione della statura si esegue con apposito strumento detto antropometro. L'esaminando, completamente nudo, viene fatto salire sul piedistallo e lo si invita a riunire i talloni e a mantenersi in posizione militare a capo eretto e con l'occipite, la parte dorsale della colonna vertebrale e i calcagni in contatto col montante verticale; verificata l'esattezza di tale posizione, si fa scorrere il cursore orizzontale finche' esso venga a poggiare leggermente sul sincipite e si legge la cifra segnata sulla graduazione. Nei casi dubbi e' necessario procedere alla misurazione in posizione orizzontale e supina del soggetto, facendolo distendere o sull'apparecchio di misura, disposto orizzontalmente, o sul pavimento, o su un piano qualsiasi, e misurando col nastro metrico la distanza fra il vertice del capo e la pianta dei piedi, limitati da due piani verticali. E' bene ricordare che la misura della statura, presa in posizione orizzontale, eccede normalmente di circa un centimetro quella della statura presa in posizione verticale. Per questa ragione dalla misura della statura determinata in posizione supina, deve sottrarsi per lo meno un centimetro.

Elenco A-art. 2

Art. 2. La debolezza di costituzione grave. La debolezza di costituzione meno grave, trascorso il periodo della rivedibilita'. Avvertenza. - Per giudicare della debolezza di costituzione il perito dovra' sempre tener conto di un complesso di caratteri esteriori che, pur non costituendo per se' stesso una malattia, rappresenta un indice di insufficiente sviluppo somatico-funzionale o di uno stato morboso latente, ovvero di una predisposizione morbosa dell'organismo, per cui il soggetto e' poco adatto a sopportare le fatiche ed i disagi del servizio militare. I principali di questi caratteri sono: il pallore del volto e delle mucose visibili, la flaccidezza della cute, la sottigliezza e la sollevabilita' di essa in larghe pieghe, lo scarso sviluppo muscolare, la deficienza dei caratteri sessuali, la lunghezza e la sottigliezza del collo, le spalle spioventi, le scapole alate, l'appiattimento del torace, la sua forma cilindrica e l'infossamento di esso in corrispondenza delle regioni sotto-claveari la sua scarsa perimetria, la sua limitata espansibilita'; le membra lunghe, grosse alle estremita' ed assottigliate in corrispondenza della diafisi, la micropoliadenopatia, ecc. Quando questi caratteri siano nella massima parte evidenti, il perito non esitera' a pronunciare un giudizio di inabilita'. Nei casi meno evidenti il giudizio potra' essere avvalorato da altre indagini che valgano a determinare l'indice di robustezza dell'individuo e il suo tipo bio-morfologico. Ed all'uopo si dovra' dare particolare importanza all'ampiezza del perimetro toracico, che deve essere valutata non solo in cifra assoluta, ma anche in rapporto con la statura ed il peso e che, in ogni modo, puo' costituire di per se' sola causa di inabilita' al servizio quando sia al disotto del limite minimo di centimetri 80, anche se siano poco spiccati altri elementi riferibili a debolezza di costituzione. Il perimetro toracico deve, pertanto, raggiungere gli 80 centimetri e saranno senz'altro riformati gli inscritti la cui perimetria toracica non oltrepassi i 78 centimetri; saranno dichiarati rivedibili quelli il cui perimetro toracico superi i 78 centimetri e non raggiunga gli 80. Per le varie stature il perito si atterra' alle norme dettate dalla tabella che segue: | | | | | | Statura. . . . . . . |m.+1,54|m. 1,60|m. 1,65|m. 1,70|m. 1,75|m. 1, 80 | - 1,60| - 1,65| - 1,70| - 1,75| - 1,80| in s u | | | | | | Peso corporeo minimo | | | | | | in Kg. . . . . . . | 51-53 | 53-57 | 57-61 | 61-65 | 65-69 | 70 | | | | | | Per la riforma . . . | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | | | | | | Per la rivedibilita |+ 78-81|+ 79-82|+ 80-83|+ 81-84|+ 82-85|+ 83-8 6 | | | | | | NB. - Il fattore peso deve essere valutato in cifra assoluta solamente quando il perimetro toracico raggiunga il valore minimo. Avvertenza. - Nel determinare il perimetro del torace si ricorda al perito che il nastro misuratore deve applicarsi esattamente orizzontale attorno al torace facendolo scorrere sulle areole mammellari, di modo che il suo margine superiore venga a strisciare sulla base dei capezzoli. Tenuto moderatamente teso, passera' a guisa di ponte sulla doccia vertebrale rimanendo aderente alla superficie cutanea delle regioni laterali ed anteriori del petto, senza, pero' esercitare sui tessuti manifesta compressione, mentre i suoi capi si incroceranno sullo sterno senza scostarsi dalla linea orizzontale e si sovrapporrano in modo che un capo venga col suo margine superiore a contatto col margine inferiore dell'altro capo. L'esaminando dovra' stare diritto in piedi, col capo eretto, con la braccia pendenti ai lati del corpo, con le spalle bene aperte e portate indietro per impedire una esagerata sporgenza delle scapole, dovra' respirare senza sforzo. La misurazione sara' eseguita durante il riposo respiratorio, cioe' nel momento che intercede, nella respirazione normale, tra il passaggio dalla massima riduzione espiratoria all'inizio della espansione inspiratoria, tenendo il nastro misuratore in posto per il tempo sufficiente a calcolare diversi atti respiratori. In tal modo il perito potra' contemporaneamente rendersi conto della ampiezza e della simmetria delle escursioni toraciche negli atti respiratori. Il presente articolo va logicamente applicato soltanto agli inscritti di leva ed alle reclute al loro giungere ai distretti ed ai corpi, giacche' si deve ammettere che in militari gia' incorporati una eventuale apparenza di debole costituzione, specie sotto forma di deficienza del perimetro toracico, la quale si manifesti durante la prestazione del servizio, sia da interpretare come un fatto nuovo contingente ed espressione di cause morbose debilitanti, che vanno identificate nella loro natura e sulle quali, pertanto, dovra' essere basato il giudizio medico-legale. NB. - Le suddette norme potranno essere modificate con semplice determinazione Ministeriale.

Elenco A-art. 3

Art. 3. Il deperimento organico, trascorso il periodo della rivedibilita'. Avvertenza. - Il deperimento organico va valutato come entita' a se' e nei suoi gradi solo nei casi nei quali non sia accettabile la causa morbosa che lo sostiene. Negli altri casi, invece, e' la causa morbosa stessa, sia per la sua natura, che per la sua gravita', che deve costituire la base del provvedimento medico-legale.

Elenco A-art. 4

Art. 4. L'obesita' di grado elevato che diminuisca notevolmente l'agilita' e la prestanza del soggetto, specialmente quando sia associata a statura bassa. L'obesita' di grado minore, quando sia accompagnata da disturbi cardio-circolatori o respiratori, previa osservazione in ospedale militare.

Elenco A-art. 5

Art. 5. Il diabete mellito e le alterazioni del ricambio organico gravi, previa osservazione in ospedale militare. Le glicosurie anche a carattere transitorio e le altre forme meno gravi di alterazioni del ricambio, previa osservazione in ospedale militare.

Elenco A-art. 6

Art. 6. Le sindromi dipendenti da alterata funzione del sistema neuro-endocrino (morbo di Flaiani-Basedow, morbo di Addison, sindrome adiposo-genitale di Frolich, acromegalia, diabete insipido, mixedema, sclerodermia diffusa, infantilismo, ecc.); previa osservazione in ospedale militare.

Elenco A-art. 7

Art. 7. La malaria cronica con evidente epato-splenomegalia, oppure con manifesta compromissione dello stato generale e della crisi sanguigna, previa osservazione in ospedale militare e, quanto occorra, dopo trascorso il periodo della rivedibilita'.

Elenco A-art. 8

Art. 8. La sifilide, con manifestazioni in atto o sierologicamente accertata in sede di osservazione in ospedale militare.

Elenco A-art. 9

Art. 9. Le intossicazioni croniche di origine esogena (piombo, arsenico, mercurio, tabacco, alcool, ecc,), con manifestazioni accertate mediante osservazione in ospedale militare.

Elenco A-art. 10

Art. 10. Le forme manifesto da carenza (avitaminosi), quali lo scorbuto, la pellagra, ecc., accertato con osservazione in ospedale militare.

Elenco A-art. 11

Art. 11. La tubercolosi polmonare ed extrapolmonare evolutiva o spenta, accertata o sospetta, sempre dopo osservazione in ospedale militare.

Elenco A-art. 12

Art. 12. La lebbra, accertata con osservazione in ospedale militare. L'actinomicosi, la leismaniosi, la sporotricosi, la echinococcosi, l'amebiasi, ecc., pure accertate in ospedale militare.

Elenco A-art. 13

Art. 13. Le emopatie sistematiche (leucemia, granulomi, ecc.) o gravi (diatesi emolitiche, diatesi emorragiche, anemia aplastica primitiva, ecc.), accertate con osservazione in ospedale militare. Quelle non sistematiche, non gravi e modificabili, dopo trascorso il periodo della rivedibilita'. Avvertenza. - Le emopatie debbono essere sempre diagnosticate mediante esame del sangue (conta dei globuli, emometria, esame istologico e parassitario, formula leucocitaria) ed eventualmente anche con gli altri esami che si reputino necessari (esami delle feci per l'anchilosoma, il botriocefalo, ecc.).

Elenco A-art. 14

Art. 14. I tumori di natura maligna; quelli di natura benigna, che, per numero, volume o sede, costituiscano una evidente deformita' od un manifesto impedimento alla funzionalita' di un organo o alla liberta' dei movimenti; nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare. Gli angiomi e le teleangectasie del volto estesi e deturpanti. Avvertenza. - Il perito dovra' sempre specificare la natura, la sede ed il volume del tumore.

Elenco A-art. 15

Art. 15. Le dermatosi croniche, estese o deturpanti, oppure, se limitate in estensione, parassitario-contagiose accertate con osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilita'. Avvertenza. - Dovranno essere indicate la specie, la sede e la estensione della dermatosi.

Elenco A-art. 16

Art. 16. Le ulceri croniche, le fistole, ed i seni fistolosi, previa osservazione in ospedale militare.

Elenco A-art. 17

Art. 17. Le cicatrici, quando per sede, estensione o aderenze con tessuti sottostanti, disturbino i movimenti o la funzione di organi importanti, ovvero siano facili ad ulcerarsi o siano deturpanti.

Elenco A-art. 18

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