DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 632

Type Decreto legislativo
Publication 1948-05-07
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio del Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948;

Art. 1

L'ultimo capoverso dell'art. 15 della legge 17 marzo 1932, n. 368, è sostituito dal seguente: "All'atto impugnativo deve essere unita la ricevuta comprovante il versamento nella Sezione della tesoreria provinciale della somma di L. 3000 per ogni campione".

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