DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1948, n. 643
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il titolo V della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio;
Visto il regio decreto 24 agosto 1942, n. 1799, col quale fu approvato lo statuto dell'Ente italiano per il Diritto di Autore (E.I.D.A.);
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 433, che modifica la denominazione dell'Ente italiano per il Diritto di Autore (E.I.D.A.) in "Societa' italiana degli Autori ed Editori" (S.I.A.E.);
Visto il regio decreto 25 maggio 1946, concernente la nomina del presidente della Societa' italiana degli Autori ed Editori;
Visto il decreto luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 416;
Visto l'art. 8 del regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 465;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio del Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro ad interim per l'Africa italiana, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e per la pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Allo statuto della Societa' italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), approvato con regio decreto 24 agosto 1942, n. 1799, sono apportate le modificazioni indicate negli articoli seguenti.
Art. 2
Nel primo comma dell'art. 12 sono soppresse le parole "senza pregiudizio della competenza delle organizzazioni sindacali".
Art. 3
Dopo l'art. 13 e aggiunto il seguente articolo: "Art. 13-bis. - Gli iscritti sono tenuti al pagamento delle quote annue di associazione nella misura e con le modalita' stabilite dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 25. Essi corrispondono, inoltre, mediante trattenute, provvigioni sulle somme incassate per loro conto dalla Societa'. L'iscritto che non corrisponda la quota annua per la durata di due anni e' dichiarato decaduto dalla sua qualita' di iscritto. La decadenza e' pronunciata dalla Commissione o dalle Commissioni di sezione competenti. E' ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione nel termine di un mese. Questo decide, in via definitiva, sentito il parere della Consulta legale".
Art. 4
La lettera b) dell'art. 15 e' sostituita dalla seguente: "b) musica, per l'esercizio della facolta' di pubblica esecuzione, ivi compresa la pubblica esecuzione cinematografica, grammofonica o per mezzo di apparecchi radioriceventi istallati in pubblico, nonche' per l'esercizio della facolta' di radiodiffusione e di televisione, e della facolta' di riproduzione meccanica o a mezzo di procedimenti analoghi". La lettera f) dello stesso articolo e' soppressa.
Art. 5
La lettera b) dell'art. 16 e' sostituita dalla seguente: "b) alla Sezione musica: i brani staccati di opere liriche, di operette o di riviste, di oratori o di opere analoghe, le brevi composizioni musicali di ogni genere, ivi compresi i testi letterari cosi' posti in musica, le opere registrate su dischi di grammofono e ogni altra opera riprodotta, con mezzi fonomeccanici". La lettera f) dello stesso articolo e' soppressa.
Art. 6
Il n. 2) del secondo comma dell'art. 17 e' sostituito dal seguente: "n. 2) la pena pecuniaria fino a lire centomila".
Art. 7
L'ultimo comma dell'art. 19 e' soppresso.
Art. 8
L'art. 21 e' sostituito dal seguente; "Sono organi della Societa': il presidente; il Consiglio di amministrazione; le Commissioni di sezione; l'Assemblea delle commissioni di sezione riunite la Consulta legale; la Commissione dei ricorsi; il direttore generale; il consigliere giuridico".
Art. 9
Il primo comma dell'art. 22 e' sostituito dal seguenti "Il presidente e' nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa designazione dell'Assemblea delle commissioni di sezione riunite".
Art. 10
L'art. 24 e' sostituito dal seguente: "Il Consiglio di amministrazione e' composto: del presidente della Societa' che lo presiede; di tre membri autori, designati dall'Assemblea delle commissioni di sezione riunite, di cui almeno un autore di musica ed un autore di opere drammatiche; di tre membri editori e produttori, designati dall'Assemblea delle commissioni di sezione riunite, di cui almeno un editore di musica; di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; di un rappresentante del Ministero delle finanze".
Art. 11
L'art. 25 e' sostituito dal seguente: "Al Consiglio di amministrazione e' affidata l'amministrazione ordinaria della Societa'. Esso inoltre delibera: 1) sul regolamento del personale e sul regolamenti interni di amministrazione; 2) sulla misura delle quote sociali e delle provvigioni dovute dagli iscritti di cui al precedente articolo 13-bis; 3) su ogni altra materia attribuitagli, per competenza, da questo statuto e dai regolamenti. Esso, in fine, propone all'approvazione dell'Assemblea delle commissioni di sezione riunite: a) il conto consuntivo annuale delle entrate e delle spese; b) il regolamento generale; c) l'assunzione dei servizi indicati nel secondo comma dell'art. 181 della legge. Il Consiglio adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza dell'Assemblea delle commissioni di sezione riunite, alla quale deve sottoporli per la ratifica, nella sua prima riunione".
Art. 12
L'art. 27 e' sostituito dal seguente: "Presso ogni Sezione e' costituita una Commissione di sezione. La Commissione e' composta del presidente della Societa', che la presiede, e di autori e di editori o produttori, designati dalle rispettive associazioni di tutela di interessi di categoria, come segue: per la Sezione lirica: un autore della musica, da autore della parte letteraria di opere liriche e due editori di dette opere; per la Sezione musica: sei autori della musica, di cui due di brani staccati di opere liriche, operette e riviste, oratori, balli e balletti musicali e composizioni sinfoniche, e quattro di composizioni varie; quattro autori di parole di composizioni varie, dieci editori di musica; per la Sezione drammatica, operette e riviste: cinque autori di opere drammatiche, due autori di operette o riviste (di cui un compositore), tre concessionari di opere drammatiche, due editori di operette e riviste; per la Sezione cinema: un autore di soggetti o di sceneggiature di opere cinematografiche e tre produttori di opere cinematografiche; per la Sezione opere letterarie ed arti figurative: due autori e due editori di opere letterarie. La designazione deve cadere su appartenenti alla categoria, che siano iscritti alla Societa' almeno da cinque anni. L'atto formale di nomina dei membri delle Commissioni e' emanato dal presidente della Societa'. Ogni Commissione di sezione nella sua prima adunanza provvede alla nomina di un vice presidente. Il direttore della Sezione partecipa alle riunioni con voto consultivo ed ha funzioni di segretario".
Art. 13
Il secondo ed il terzo periodo del secondo comma dell'art. 28 sono soppressi. Nel quarto comma dello stesso articolo sono soppresse le parole "collaborando a tal fine con le associazioni sindacali competenti".
Art. 14
Dopo l'art. 29 sono aggiunti i seguenti articoli: "Art. 29-bis. - Le Associazioni di tutela di interessi di categoria che intendono partecipare alle designazioni di cui all'art. 27 debbono notificare tempestivamente alla Presidenza della Societa' la loro costituzione e ogni elemento utile di giudizio, soprattutto per accertare che non si tratti di associazioni costituite esclusivamente a tal fine. Presso la Presidenza e' costituito un pubblico registro per la registrazione delle associazioni suddette. Qualora, per una stessa categoria professionale, vi siano piu' associazioni di categorie, e queste, nel periodo di tempo prescritto, non abbiano raggiunto un accordo tra di loro, il membro o i membri mancanti della Commissione o delle Commissioni vengono designati, scegliendoli nelle liste presentate dalle associazioni suddette, dall'Assemblea delle commissioni di sezione riunite nella sua prima adunanza rispettivamente, per i membri autori mancanti dai membri autori gia' nominati, e pei membri editori, concessionari o produttori mancanti, dai membri editori concessionari e produttori gia' nominati". "Art. 29-ter. - L'Assemblea delle commissioni di sezione riunite e' composta dei membri delle Commissioni di sezione. L'assemblea: a) approva il conto consuntivo redatto dal Consiglio di amministrazione; b) designa il presidente della Societa' c) nomina i membri elettivi del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori e della Consulta legale; d) determina il compenso dei membri del Consiglio e del Collegio dei revisori, e le indennita' per i membri della consulta legale; e) approva il regolamento generale della Societa', sottopostole dal Consiglio di amministrazione, ed esamina a le proposte di modifica allo statuto, redatte dal Consiglio di amministrazione, per la trasmissione agli organi statali competenti; f) approva, su proposta del Consiglio, l'assunzione di servizi per conto dello Stato e di enti pubblici o privati ovvero di singoli. Il segretario del Consiglio di amministrazione funge da segretario dell'Assemblea". "Art. 29- quater - L'assemblea delle commissioni di sezione riunite e' convocata, in via ordinaria, una volta all'anno entro il mese di maggio, per l'approvazione del conto consuntivo. L'Assemblea viene convocata, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dalla meta' dei suoi componenti. Per la validita' delle deliberazioni dell'Assemblea e' necessaria la presenza di almeno la meta' del complesso dei membri autori e di almeno la meta' del complesso dei membri editori, concessionari e produttori. Le votazioni in seno all'Assemblea per la nomina dei membri elettivi del Consiglio di amministrazione hanno luogo separatamente, rifinendosi i membri autori delle diverse categorie, per eleggere gli amministratori autori, e i membri editori, concessionari e produttori, per eleggere gli amministratori editori, concessionari e produttori. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza assoluta ad eccezione di quella relativa alla designazione del presidente della Societa', per cui occorre la maggioranza dei tre quarti dei votanti. Tuttavia, in terza votazione tale designazione ha luogo con deliberazione adottata a maggioranza assoluta".
Art. 15
L'art. 30 e' sostituito dal seguente: "La Consulta legale e' composta: del presidente della Societa', che la presiede; di sei membri, nominati dall'Assemblea delle commissioni di sezione riunite fra giuristi particolarmente competenti nella materia del diritto di autore; di un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia; del rappresentante del Ministero delle finanze indicato all'art. 24; di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; del capo dell'Ufficio della proprieta' letteraria artistica e scientifica, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; del consigliere giuridico della Societa', che ha anche funzioni di segretario. Il presidente nomina un vice presidente in seno alla Consulta".
Art. 16
L'art. 32 e' sostituito dal seguente: "Il Comitato indicato all'art. 50 del regolamento per l'esecuzione della legge, e avente il compito di determinare l'ammontare del diritto demaniale sulla esecuzione dei pezzi staccati di opere musicali o di brevi composizioni, e' costituito in seno alla Consulta legale, ed e' composto dei rappresentanti dei Ministeri di grazia e giustizia e delle finanze, di due giuristi designati dal Consiglio di amministrazione, e del consigliere gia ridico che ha anche funzioni di segretario".
Art. 17
Il primo comma dell'art. 33 e' sostituito dal seguente: "La Commissione dei ricorsi e' composta di un consigliere di Stato, che la presiede, nominato per un triennio dal Presidente del Consiglio di Stato, e di quattro componenti, nominati dal presidente della Societa', pariteticamente, e cioe' due autori e due editori, su designazione dell'Assemblea delle commissioni di sezione riunite".
Art. 18
L'art. 34 e' sostituito dal seguente: "Il presidente della Societa' e i componenti degli organi collegiali, non nominati in ragione del pubblico ufficio del quale sono investiti, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati".
Art. 19
Nel primo comma dell'art. 36 le parole "al successivo art. 39" sono sostituite con "ai precedente art. 25". Il n. 5 dei secondo comma dello stesso articolo e' costituito dal seguente: "5) interviene con voto consultivo alle adunanze degli organi collegiali della Societa'".
Art. 20
Nel primo comma dell'art. 37 sono soppresse le parole: "sovrintende all'ufficio legale". Il secondo comma dello stesso articolo e' sostituito dal seguente: "Egli partecipa con voto consultivo alle adunanze degli organi collegiali della societa'". Il terzo comma, dell'articolo medesimo e' sostituito dal Seguente: "Il consigliere giuridico e' nominato e revocato dal Consiglio d'amministrazione, su proposta del presidente".
Art. 21
L'art. 39 e' soppresso.
Art. 22
L'art. 44 e' sostituito dal seguente: "La Societa' deve costituirsi una riserva permanente non inferiore a 100 milioni mediante la utilizzazione del 50% degli eventuali avanzi di gestione risultanti alla chiusura del conto consuntivo. Sul rimanente 50% una quota deve essere destinata alla costituzione di una riserva straordinaria per far fronte a spese straordinarie e altra quota quale contributo della Societa' alle Casse di assistenza e di previdenza degli autori, scrittori e musicisti. L'ammontare di tali quote e' deliberato dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del conto consuntivo. Le deliberazioni del Consiglio per gli eventuali prelevamenti dalla riserva permanente per far fronte a disavanzi di gestione dopo l'intera utilizzazione della riserva straordinaria, sono sottoposti all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
Art. 23
Il secondo comma dell'art. 45 e' sostituito dal seguente: "Il bilancio preventivo e' sottoposto per l'approvazione al Consiglio di amministrazione non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello a cui il bilancio si riferisce". Il quarto comma dell'articolo stesso e' sostituito dal seguente: "Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono trasmessi, dopo la loro approvazione, alla Presidenza dei Consiglio dei Ministri, con una relazione del presidente della Societa', alla quale va allegata la relazione del Collegio dei revisori".
Art. 24
Il primo comma dell'art. 46 e' sostituito dai seguente: "Il Collegio dei revisori e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed e' composto di cinque membri effettivi e tre supplenti. Quattro dei revisori effettivi sono designati, rispettivamente, uno dal Presidente della Corte del conti, uno dal Ministro per il tesoro, e due dall'Assemblea delle commissioni di sezione riunite. A questa spetta altresi' la designazione di due dei revisori supplenti",
Art. 25
Dopo l'art. 46 sono aggiunti i seguenti articoli: "Art. 46- bis. - Gli iscritti ordinari alla Societa' da almeno cinque anni, i quali siano autori, ovvero editori, ovvero concessionari di diritti di rappresentazione, ovvero produttori cinematografici, che ne facciano domanda, e che siano gia' in possesso degli altri particolari requisiti richiesti dalle norme regolamentari, potranno acquistare la qualifica di "soci". La discriminazione fra soci e iscritti ordinari avra' giuridica rilevanza unicamente agli effetti della nomina dei membri delle Commissioni di sezione, a sensi del secondo comma dell'art. 46-quater, e per quanto riguarda la Cassa di previdenza dei soci, di cui all'art. 48-bis. Tutte le norme di questo statuto, che riguardano gli iscritti ordinari, si applicheranno anche ai soci". "Art. 46-ter. - Le norme regolamentari che determineranno i requisiti particolari richiesti per ottenere la qualifica di socio saranno emanate dal Consiglio di amministrazione, su conforme parere della Consulta legale e sentita l'Assemblea delle commissioni di sezione riunite". "Art. 46-quater. - Il primo elenco dei soci sara' compilato dalle varie Commissioni di sezione competenti e sara' pubblicato, a cura della, Direzione generale, nel bollettino ufficiale della Societa'. Gli eventuali reclami dovranno essere proposti al Consiglio di amministrazione entro il termine di un mese da detta pubblicazione. Il Consiglio di amministrazione pronuncera' in via definitiva, sentito il parere della Consulta legale. Entro otto mesi dalla pubblicazione dell'elenco dei soci, si dovra' procedere alla ricostituzione delle Commissioni di sezione, mediante nomina dei membri delle Commissioni da parte dei soci appartenenti alle varie categorie, con separate votazioni. Tutti i membri delle Commissioni dovranno essere soci. La procedura per tali nomine sara' stabilita da norme regolamentari". "Art. 46-quinquies. - Nel momento in cui entreranno in vigore le nuove norme per la nomina dei membri delle Commissioni di sezione, cesseranno di avere effetto le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 27 e nell'art. 29-bis".
Art. 26
Il terzo comma dell'art. 47 e' sostituito dal seguente: "Copia dei regolamenti e' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero delle finanze, a cura del presidente".
Art. 27
Dopo l'art. 48 e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 48-bis. - La Societa', entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione delle presenti modificazioni allo statuto sociale, provvedera' alla costituzione, ai sensi delle vigenti leggi, di una "Cassa di previdenza dei soci della Societa' italiana degli autori ed editori", che dovra' avere propria gestione e propria regolamentazione. Lo statuto della Cassa stabilira', tra l'altro, i particolari requisiti che dovranno avere i soci per la loro iscrizione alla Cassa stessa".
Art. 28
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
DE NICOLA DE GASPERI - SFORZA - GRASSI - PELLA - DEL VECCHIO GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 31. - FRASCA
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