DECRETO LEGISLATIVO 20 marzo 1948, n. 649
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma, primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le poste e le telecomunicazioni, per i trasporti e per le finanze;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:
Art. 1
Il limite del 55 per cento di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 1071, deve intendersi modificato in quello del 65 per cento con decorrenza dal 1 gennaio 1947. Per le visitatrici doganali il Ministro per il tesoro ha facoltà di stabilire limiti di conversione in valuta locale inferiori a quelli consentiti per gli altri personali.
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