DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1948, n. 671
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la prima disposizione transitoria della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, sul perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori d'opera, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1935, n. 2233, e il regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, contenente norme integrative per la sua attuazione;
Visto l'art. 22 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, per la istituzione della Cassa unica degli assegni familiari;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, per la istituzione degli assegni familiari supplementari di carovita e per la normalizzazione di quelli ordinari;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 16 settembre 1946, n. 479;
Visto il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 469, per l'adeguamento degli assegni familiari nei settori dei commercio e delle professioni e arti;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 1089, per la maggiorazione del 50% degli assegni per i figli nei settori del commercio e delle professioni e arti;
Visti i contratti collettivi concernenti norme per gli assegni familiari nei settori del commercio e delle professioni e arti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 1 luglio 1948, la corresponsione degli assegni familiari e il pagamento dei relativi contributi nei settori del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi, sono effettuati con le particolari modalita' previste dagli articoli 30 primo e quarto comma, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41, e successive modificazioni del regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239. Con la stessa decorrenza sono abrogati gli articoli 49, 50, 51, 52 e 53 del regio decreto 21 luglio 1937 precitato.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
DE NICOLA DE GASPERI - FANFANI DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 42. - FRASCA
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