DECRETO LEGISLATIVO 25 marzo 1948, n. 711

Type Decreto legislativo
Publication 1948-03-25
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno, per la difesa, per le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1

La sospensione del corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori, portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, disposta con l'art. 1 del decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 652, continua fino ad un anno dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, che ha dato esecuzione al Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, in favore dei prigionieri di guerra che alla data del 30 giugno 1947 non erano stati ancora congedati e degli internati civili che alla data stessa, non erano ancora ritornati al proprio domicilio o alla propria residenza. Agli effetti della sospensione disposta dal decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 652 e col presente decreto, agli internati civili sono parificati i militari in servizio alle armi e coloro che siano stati al seguito delle Forze armate per ragioni di servizio, dei quali non si siano avute più notizie.

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