DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 717
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1914, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
Art. 1
Gli articoli 73, 89 e 91 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 e successive modificazioni, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: "Art. 73. - L'organico del personale addetto a prestare servizio nelle ricevitorie del lotto in qualita, di aiuto-ricevitore è fissato nel numero massimo complessivo di 2000 unità, nel modo appresso indicato: un aiuto-ricevitore nelle ricevitorie con una riscossione annua lorda oltre L. 1.000.000 e fino a L. 1.560.000; da uno a due aiuto-ricevitori nelle ricevitorie con una riscossione annua lorda oltre L. 1.560.000 e fino a L. 3.000.000; da due a tre aiuto-ricevitori nelle ricevitorie con una riscossione annua lorda oltre L. 3.000.000 e fino a L. 6.000.000; da tre a quattro aiuto-ricevitori nelle ricevitorie con una riscossione annua lorda oltre L. 6.000.000 e fino a L. 13.000.000; da quattro a cinque aiuto-ricevitori nelle ricevitorie con una riscossione annua lorda oltre L. 13.000.000. Nelle ricevitorie con riscossione annua lorda inferiore a L. 1.000.000 il gestore deve indicare il nome di un coadiutore che lo possa sostituire in caso di bisogno". "Art. 89. - A decorrere dal 1 luglio 1947, i gestori delle ricevitorie sono retribuiti con aggio graduale sulle somme riscosse nell'esercizio finanziario, determinato nelle seguenti misure: sulle prime lire 200.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33% da lire 200.001 a lire 1.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . 18,60% da lire 1.000.001 a lire 2.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . 8% da lire 2.000.001 a lire 5.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . 6% da lire 5.000.001 a lire 10.000.000. . . . . . . . . . . . . . . . 3% oltre lire 10.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50% Al termine dell'esercizio finanziario, in sede di liquidazione finale di aggio, sarà determinato dall'Intendenza di finanza sede di estrazione l'ammontare della spesa effettiva sostenuta da ciascun gestore per il personale dipendente assegnato dall'Amministrazione entro il limite fissato dall'art. 73. Quando la spesa predetta risulta inferiore al 30% dell'aggio lordo o quando, durante l'esercizio finanziario, nella ricevitoria non sia stata sostenuta alcuna spesa per il personale, la differenza o l'intero 30% è incamerato dallo Stato. Nel caso in cui la spesa per il personale sostenuta dai gestore supera il 30% dell'aggio lordo, l'Amministrazione rimborserà al gestore la differenza". "Art. 91. - La quota d'aggio considerata come retribuzione personale del gestore a norma dell'art. 94, viene integrata, al termine di ogni esercizio finanziario, fino a raggiungere la somma di L. 85.920 quando risulti inferiore a tale somma. L'integrazione è concessa limitatamente a due esercizi finanziari, al termine dei quali l'Amministrazione potrà sopprimere la ricevitoria, o trasformarla in collettoria".
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