DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 726

Type Decreto legislativo
Publication 1948-05-07
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948;

Art. 1

Nei casi di contrabbando preveduti negli articoli 64, nn. 2, 3, 4, 5 e 6, 65, 66, 67, n. 1, 68, 71, 72, 73 della legge 17 luglio 1942, n. 907, la pena è della reclusione fino a 18 mesi e della multa stabilita rispettivamente dagli articoli 75, 76, 77 e 79 della legge citata.

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