DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 742
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, a. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta dei Ministri per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Art. 1
Al personale dipendente dall'Amministrazione dei lavori pubblici, di ruolo e non di ruolo, che sia incaricato di servizi di istituto per sopraluoghi e lavori in località distanti più di un chilometro dal proprio ufficio, ma meno di quanto previsto perchè sorga il diritto al trattamento di missione intero o ridotto, è concesso in aggiunta, al rimborso delle spese di trasporto, una indennità pari rispettivamente ad un decimo o ad un quinto della diaria normale di missione, escluso il supplemento di pernottazione, a seconda che l'espletamento dell'incarico richieda un'assenza dall'ufficio di durata non superiore o superiore alle cinque ore. Il tempo impiegato in più servizi nella medesima giornata si somma agli effetti del precedente comma. Nessuna indennità viene corrisposta quando gli incarichi di cui sopra abbiano per scopo la semplice richiesta di notizie o di informazioni presso altri uffici ovvero l'esame di atti o disegni. In tal caso verranno rimborsate le sole spese di trasporto.
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