DECRETO LEGISLATIVO 6 aprile 1948, n. 752

Type Decreto legislativo
Publication 1948-04-06
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportare dall'art. 3, comma primo del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1

I direttori di scuole tecniche industriali, già titolari, a seguito di concorso per titoli e per esami, nelle scuole di tirocinio ad orario ridotto e nei laboratori scuola, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati, anche se sprovvisti di laurea, nel ruolo dei direttori di scuola tecnica industriale e collocati nel gruppo A. grado 7°, con il trattamento economico e lo sviluppo di carriera di cui alla tabella A allegata alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.