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DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948, n. 753

Current text a fecha 1970-01-02

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1

In deroga alle vigenti disposizioni, per gli anni accademici 1945-46 e 1946-47, i corsi ordinari per giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle Armi di fanteria, artiglieria e genio e del servizio automobilistico, nonchè i corsi per sottufficiali dell'Arma dei carabinieri aspiranti alla nomina, a sottotenente in servizio permanente nell'Arma stessa ai sensi dell'art. 1, n. 2, del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585, restano regolati dalle norme di cui agli articoli seguenti.