DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 771

Type Decreto legislativo
Publication 1948-05-07
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma, primo, del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1945:

Art. 1

L'art. 28 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, modificato dall'art. 5 del regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, è sostituito dal seguente: Dei pagamenti fatti, l'esattore rilascia quietanza al contribuente conservando la matrice o la copia, nel modo indicato dal regolamento. Previa autorizzazione dell'Intendente di finanza, è data facoltà all'esattore di rilasciare la quietanza sulla cartella dei pagamenti. In tal caso la trascrizione dei pagamenti deve farsi su registri numerati prima dell'uso e siglati in ogni foglio dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette. Tali registri terranno luogo delle matrici ai fini dei controlli e di ogni garanzia, dell'erario, degli enti, e contribuenti. Resta fermo l'obbligo della emarginazione dei pagamenti sui ruoli o sugli schedari il cui uso sia stato autorizzato. Nei casi di pagamento effettuato in sede di esecuzione, l'ufficiale procedente, col rilascio della bolletta di pagamento, resta esonerato dall'obbligo della compilazione del verbale di desistenza. Anche detti pagamenti, come quelli effettuati a mezzo di vaglia o conti correnti postali, dovranno essere riportati sul registro per ogni singolo contribuente. Valgano per i registri tutte le norme in vigore per la tenuta dei bollettari. L'intendente di finanza può sempre, per esigenze di servizio, modificare l'orario dell'esattoria e disporre la apertura di nuovi sportelli a carico dell'esattore. Nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, è data facoltà ai contribuenti con debito fino a L. 15.000 per rata, di chiedere all'esattore di eseguire il pagamento a domicilio con le modalità che saranno stabilite dal regolamento.

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