DECRETO LEGISLATIVO 6 aprile 1948, n. 773
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportato dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro e per le finanze;
PROMULGA
Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:
Art. 1
Articolo unico. Per gli Istituti autonomi per le case popolari, il termine di cui all'art. 2 della legge 11 luglio 1942, n. 843, è prorogato dal 16 aprile 1948 al 15 aprile 1951. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 6 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - TUPINI - DEL VECCHIO - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1948 Atti dei Governo, registro n. 21, foglio n. 237. - FRASCA
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