IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della costituzione;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Art. 1
L'Ente Acquedotti Siciliani provvede al finanziamento delle opere di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1 della legge 19 gennaio 1942, n. 24: a) con le somme che saranno assegnate a favore dell'Ente; b) col ricavo dei mutui di favore da contrarre a termini dell'art. 4 della stessa legge 19 gennaio 1942, n. 24, modificato come ai successivi articoli 3 e 5. Alla spesa complessiva delle opere si fa fronte, fino alla concorrenza del 50%, con le assegnazioni di cui alla lettera a), e per il residuo 50%, a mezzo dei mutui di favore, di cui alla lettera b).