DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 777
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il Consiglio di Stato in adunanza generale e visto il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Art. 1
Per l'appalto di opere da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici è richiesto il parere del Consiglio di Stato se l'importo dell'opera da appaltare superi le L. 20.000.000 e si intenda provvedere mediante trattativa privata o all'esecuzione in economia, ovvero se l'importo superi le L. 30.000.000 e si intenda provvedere mediante asta, pubblica o licitazione privata o appalto-concorso. Sugli atti di transazione e sugli oneri di penalità contrattuali deve essere sentito il parere di detto Consesso, quando ciò che l'Amministrazione intende promettere, abbandonare o pagare superi le L. 2.000.000.
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