DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 805

Type Decreto legislativo
Publication 1948-05-07
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'Africa italiana, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1

L'applicabilità delle norme transitorie contenute negli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144, sul passaggio dall'applicazione della legge penale militare di guerra a quella di pace, modificate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 dicembre 1947, n. 1627, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1948. Le norme del sopraindicato art. 11 sono applicabili, tranne quella del capoverso 1°, anche ai magistrati ed ai cancellieri appartenenti ai ruoli organici del personale civile della Giustizia militare che siano stati o vengano, quali ufficiali del Corpo della giustizia militare, ricollocati in congedo.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.