DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 1948, n. 832
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni, transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Art. 1
L'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo, 1946, n. 503, è sostituito dal seguente: "Per l'anno 1944 e fino a tutto l'anno 1948 le Amministrazioni comunali e provinciali sono autorizzate a concedere ai rispettivi tesorieri, che non siano esattori o ricevitori provinciali delle imposte dirette, un compenso annuale, su loro richiesta, qualora, in conseguenza dei maggiori oneri verificatisi dopo l'8 settembre 1943, a seguito dell'applicazione dei miglioramenti economici al personale e per altre spese di gestione, i servizi di tesoreria siano divenuti onerosi. Le disposizioni del precedente comma possono applicarsi anche ai tesorieri che siano esattori o ricevitori provinciali delle imposte dirette, tenuto conto dei benefici conseguiti per effetto dei decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 351, 18 giugno 1945, n. 424, 12 ottobre 1945, n. 689, e dei provvedimenti successivi emanati a favore degli agenti della riscossione in dipendenza dei maggiori oneri di gestione".
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