DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 850
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:
Art. 1
Con effetto dal 1 ottobre 1946, la limitazione dell'indennità di carovita prevista dall'art. 2, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, non si applica neppure: a) al personale in effettivo servizio presso gli aeroporti dove siano regolarmente costituite mense obbligatorie di servizio; b) al personale dell'Esercito e dell'Aeronautica in effettivo servizio presso reparti od enti dislocati in località, designate dal Ministro per la difesa, che siano distanti non meno di dieci chilometri per via ordinaria da centri abitati, e siano altresì disagiati e di difficile approvvigionamento; c) al personale di cui alla lettera b) quando si tratti di località particolarmente disagiata anche se la distanza sia inferiore ai 10 km., designate con decreti dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro.
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