DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 865

Type Decreto legislativo
Publication 1948-05-07
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per la difesa e per il lavoro e la previdenza sociale;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1

La concessione delle indennità, a titolo di assistenza post-sanatoriale, è prolungata in ogni caso per un periodo di novanta giorni in aggiunta a quello di centottanta giorni, stabilito dal decreto legislativo 29 aprile 1947, n. 318. Tale indennità è aumentata a lire cinquecento giornaliere per i primi novanta giorni, a lire quattrocento giornaliere per i successivi novanta giorni e a lire trecento giornaliere per gli ultimi novanta giorni. Per la indennità in corso di godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto l'ammontare sarà rispettivamente di lire cinquecento, di lire quattrocento e di lire trecento al giorno, a seconda che la indennità si trovi nei primi novanta giorni di godimento, nei successivi o in quelli rimanenti. L'indennità post-sanatoriale a favore degli infermi che non siano capi-famiglia, è stabilita nella misura di lire trecento giornaliere, ed è corrisposta per centottanta giornate a decorrere dalla data di dimissione dal luogo di cura.

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