DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 1948, n. 936
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
Art. 1
I posti di segretario comunale di grado 7° e 8°, vacanti alla data di pubblicazione della graduatoria di cui al successivo art. 2, sono conferiti mediante unico concorso per titoli riservato a coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a segretario, con esenzione dal limite massimo di età, ed abbiano prestato complessivamente, a partire dal 10 gennaio 1940, almeno quattro anni di lodevole servizio in qualità di segretario comunale reggente o supplente. Il periodo minimo di lodevole servizio previsto dal precedente comma è ridotto ad un anno per i mutilati ed invalidi di guerra e per gli ex combattenti, nonchè per coloro cui sono applicabili i benefici concessi ai mutilati ed invalidi di guerra ed agli ex combattenti.
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