DECRETO LEGISLATIVO 5 maggio 1948, n. 938
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio e per la grazia e giustizia;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
Art. 1
Il regio decreto 14 giugno 1928, n. 1562, il regio decreto 17 dicembre 1928, n. 3158, nonchè l'art. 3 del regio decreto 12 maggio 1930, n. 697, sono abrogati e sostituiti dal seguente articolo "Le prenotazioni ad ora fissa ai privati sono consentite subordinatamente alle condizioni del traffico e alle disponibilità dei circuiti. La durata della prenotazione non può essere superiore a due unità di conversazione e la relativa tariffa per ciascuna unità è commisurata a quella delle conversazioni urgenti salvo sempre il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 144 del regolamento approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198".
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