DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1948, n. 956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 7 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1948, n. 157;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
L'art. 2 del decreto 18 febbraio 1948, n. 157, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - Le dispense dal servizio, previste dal presente decreto, devono essere disposte con decorrenza non posteriore al 31 luglio 1948".
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI FACCHINETTI - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 161. - FRASCA
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