DECRETO LEGISLATIVO 5 maggio 1948, n. 979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro ad interim per l'Africa italiana, di concerto con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Art. 1
L'Ente di colonizzazione "Puglia d'Etiopia", costituito con regio decreto-legge 6 dicembre 1937, n. 2325, convertito nella legge 15 aprile 1938, n. 679, modificato con regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1607, convertito nella legge 30 dicembre 1938, n. 2210, è messo in liquidazione. Le operazioni di liquidazione dovranno essere ultimate nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La liquidazione sarà proseguita dal Ministero dell'Africa italiana nel caso che essa non venga ultimata nel termine predetto.
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