LEGGE 29 luglio 1948, n. 1083
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I decreti legislativi 11 maggio 1947, n. 594; 12 novembre 1947, n. 1590; e 9 aprile 1948, n. 445, sono ratificati ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98. La sospensione della riscossione del diritto di licenza sul carbone fossile e sul carbone coke (voce della tariffa doganale 564 et 564-bis) all'atto della loro importazione nel territorio dello Stato, prevista dai decreti legislativi di cui al precedente comma, ha effetto anche per il periodo 1°, luglio-31 dicembre 1948.
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