LEGGE 4 agosto 1948, n. 1107
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare e il Governo a dare piena ed intera esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 16 aprile 1948: a) Convenzione di cooperazione economica europea; b) Protocollo addizionale n. 1 sulla capacita' giuridica, i privilegi e le immunita' dell'Organizzazione europea di cooperazione economica; c) Protocollo addizionale n. 2 sul regime finanziario dell'Organizzazione predetta; d) Atto finale della 28ª sessione del Comitato di cooperazione economica, europea.
Art. 2
Il Ministro per il tesoro 6. autorizzato ad adottare i provvedimenti di carattere finanziario richiesti dall'applicazione degli Accordi di cui all'art. 1, e ad apportare le variazioni di bilancio all'uopo necessarie.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 16 aprile 1948 conformemente all'art. 24 lettera b) della Convenzione di cooperazione economica europea.
EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA - VANONI - LOMBARDO - MERZAGORA - CORBELLINI - SARAGAT - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Convention
Convention de cooperation econonique europeenne Parte di provvedimento in formato grafico
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