LEGGE 4 agosto 1948, n. 1108
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare e il Governo a dare piena ed intera esecuzione all'Accordo di cooperazione economica tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 28 giugno 1948.
Art. 2
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio con propri decreti le variazioni necessarie per la costituzione del conto speciale presso la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo IV, n. 2, dell'Accordo di cui all'art. 1 della presente legge, nonche' per i prelievi previsti dai successivi numeri 3, 4 e 5 dello stesso articolo IV dell'Accordo. Al di fuori dei citati prelievi, la utilizzazione del Conto speciale sara' approvata con legge.
Art. 3
Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49 e' autorizzato uno stanziamento della somma di 40 milioni da porsi a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per spese dipendenti da studi ed indagini relative all'applicazione degli accordi di cui all'art. 1 della presente legge. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - SARAGAT - VANONI - PELLA - TUPINI - SEGNI - CORBELLINI - LOMBARDO - FANFANI - MERZAGORA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Accordo-art. I
Accordo di cooperazione economica tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia PREAMBOLO I Governi dell'Italia e degli Stati Uniti d'America: Riconoscendo che il ripristino od il mantenimento nei Paesi europei dei principi di liberta' individuale, libere istituzioni e di effettiva indipendenza e' basato in gran parte sullo stabilimento di solide condizioni economiche, di stabili relazioni economiche internazionali e sul raggiungimento da parte dei Paesi europei di una sana economia indipendente da assistenza eccezionale proveniente dall'esterno; Riconoscendo che un'economia europea salda e prospera e' essenziale per il raggiungimento degli scopi delle Nazioni Unite; Considerando che il raggiungimento di tali condizioni richiede un piano di ripresa europea che sia basato sulle proprie forze e sulla mutua cooperazione, che sia aperto a tutte le Nazioni cooperanti a tale piano e sia basato su di un grande sforzo produttivo, sulla espansione del commercio internazionale, sulla creazione o il mantenimento della stabilita' finanziaria interna e sullo sviluppo della cooperazione economica, ivi comprese tutte le misure possibili per fissare, mantenere tassi di cambio effettivi e per ridurre le barriere commerciali; Considerando che nel perseguimento d questi principi il Governo italiano si e' unito con altre Nazioni mosse da uguali intendimenti in una Convenzione per la Cooperazione Economica Europea firmata a Parigi il 16 aprile 1948, ai sensi della quale i firmatari di detta Convenzione hanno convenuto di intraprendere quale loro compito immediato l'elaborazione e l'esecuzione di un comune programma di ripresa; e che il Governo italiano e' membro dell'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea creata, ai sensi delle disposizioni di detta Convenzione; Considerando anche che nel perseguimento di detti principi, il Governo degli Stati Uniti d'America ha emanato la Legge del 1948 per la Cooperazione Economica che contempla la fornitura di assistenza da parte degli Stati Uniti d'America alle Nazioni partecipanti ad un comune programma per la ripresa, europea, allo scopo di rendere possibile a tali Nazioni di rendersi indipendenti, mediante i loro propri sforzi individuali e collettivi, dall'assistenza economica eccezionale proveniente dall'esterno; Prendendo nota che il Governo italiano ha gia' espresso la sua adesione agli scopi e alle direttive della Legge del 1948 per la Cooperazione Economica; Desiderando dar forma agli accordi che regolano la fornitura di assistenza da parte del Governo degli Stati Uniti d'America ai termini della Legge del 1948 per la Cooperazione Economica, la ricezione di tale assistenza da parte dell'Italia e le misure che i due Governi prenderanno individualmente e congiuntamente per perseguire la ripresa dell'Italia quale parte integrante del programma comune di ripresa europea; Hanno convenuto quanto segue: Articolo I Assistenza e Cooperazione 1. Il Governo degli Stati Uniti d'America si impegna ad assistere l'Italia mettendo a disposizione del Governo italiano, o di ogni altra, persona, ente od organizzazione designata da questo ultimo Governo, quell'assistenza, che sia richiesta dallo stesso e approvata dal Governo degli Stati Uniti d'America. Il Governo degli Stati Uniti d'America fornira' questa assistenza secondo le disposizioni e con l'osservanza di tutti i termini, condizioni e clausole di scadenza della legge del 1948 per la Cooperazione Economica, della legge emendatoria supplementare della stessa e della legge di stanziamento relativa, e mettera' a disposizione del Governo italiano soltanto quelle merci, servizi ed altra assistenza che dette leggi autorizzino di rendere disponibili. 2. Il Governo italiano, agendo sia individualmente, sia per il tramite dall'Organizzazione per la Cooperazione Economica, Europea, ed in armonia con la Convenzione per la Cooperazione Economica Europea firmata a Parigi il 16 aprile 1948, si sforzera' assiduamente e congiuntamente agli altri Paesi partecipanti per giungere rapidamente a realizzare, attraverso un comune programma di ripresa, quelle condizioni economiche in Europa che sono essenziali ad una pace durevole ed alla prosperita', e per permettere ai Paesi europei partecipanti a tale comune programma di ripresa di rendersi indipendenti dalla assistenza economica straordinaria esterna entro il periodo di validita' del presente Accordo. Il Governo italiano riafferma la sua intenzione di adottare misure per l'esecuzione delle disposizioni degli obblighi generali della Convenzione per la Cooperazione Economica Europea, di continuare a partecipare attivamente ai lavori dell'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea e di continuare ad aderire agli scopi e alle direttive della legge del 1948 per la Cooperazione Economica. 3. Per quanto si riferisce all'assistenza fornita, dal Governo degli Stati Uniti d'America all'Italia e procacciata in zone al di fuori degli Stati Uniti d'America, dei loro territori e possedimenti, il Governo italiano cooperera' con il Governo degli Stati Uniti d'America per assicurare che l'acquisto sia effettuato a prezzi ragionevoli ed a condizioni ragionevoli in modo tale da, far si' che i dollari cosi' messi a disposizione dei Paesi da cui proviene l'assistenza vengano utilizzati in maniera non contrastante con qualsiasi intesa assunta dal Governo degli Stati Uniti d'America con tale Paese.
Accordo-art. II
Articolo II Impegni di carattere generale 1. Allo scopo di raggiungere la massima ripresa mediante l'impiego dell'assistenza somministrata dal Governo degli Stati Uniti d'America, il Governo italiane fara' del suo meglio per: A) adottare o mantenere le misure necessarie per assicurare l'uso efficace e pratico di tutte le risorse di cui dispone, ivi incluse: 1) quelle misure che possano essere necessarie per assicurare che le merci e i servizi ottenuti con l'assistenza fornita ai sensi di questo Accordo vengano usati per scopi che siano in armonia col presente Accordo, e per quanto possibile con gli scopi generali tracciati nei programmi forniti dal Governo italiano in appoggio alle richieste di assistenza da somministrarsi da parte del Governo degli Stati Uniti d'America; 2) l'osservazione e l'esame dell'uso di dette risorse attraverso un efficace sistema di osservazione continuativa approvato dall'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea e 3) nei limiti del possibile, misure per localizzare, identificare e destinare all'uso appropriato nel perseguimento del comune programma di ripresa europea, i beni ed i relativi frutti appartenenti a cittadini italiani e che siano situati negli Stati Uniti d'America, nei loro territori o possedimenti. Nulla in questa clausola impone qualsiasi obbligo al Governo degli Stati Uniti d'America di prestare assistenza nell'effettuazione di tali misure o al Governo italiano di far uso di tali beni; B) promuovere lo sviluppo della produzione industriale e agricola su sane basi economiche; raggiungere quelli obiettivi di produzione che possano venire stabiliti attraverso l'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea; e quando desiderato dal Governo degli Stati Uniti d'America - comunicare a quel Governo proposte dettagliate per opere specifiche che il Governo italiano intenda porre in atto e da attuarsi in larga parte mediante l'assistenza: resa disponibile ai sensi del presente Accordo, ivi inclusi, ogni qualvolta cio' sia possibile, progetti per l'aumentata produzione di generi alimentari, acciaio e mezzi di trasporto; C) stabilizzare la propria, moneta, fissare o mantenere un tasso di cambio effettivo, pareggiare appena possibile il bilancio dello Stato, creare o mantenere la stabilita' finanziaria interna ed in generale ristabilire o mantenere la fiducia nel proprio sistema monetario; e D) cooperare con altri Paesi partecipanti al fine di facilitare e stimolare un reciproco scambio di merci e servizi fra i Paesi partecipanti e con altri Paesi, e ridurre le barriere commerciali pubbliche e private fra di essi e con altri Paesi. 2. Prendendo in considerazione l'art. 8 della Convenzione per la Cooperazione Economica Europea tendente alla piena ed efficace utilizzazione della mano d'opera disponibile nei vari Paesi partecipanti, il Governo italiano, tenendo in debito conto l'urgenza e l'importanza del proprio problema di mano d'opera esuberante, accordera' benevola considerazione alle proposte fatte congiuntamente con l'Organizzazione Internazionale dei Rifugiati miranti alla massima possibile utilizzazione della mano d'opera disponibile in qualsiasi dei Paesi partecipanti e aventi lo scopo di raggiungere i fini del presente Accordo. 3. Il Governo italiano adottera' le misure che ritiene opportune e cooperera' con altri Paesi partecipanti ai fine di evitare che da parte di imprese commerciali private o pubbliche si usino metodi o intese di affari che influiscano sul commercio internazionale nel senso di intralciare la concorrenza, di limitare l'accesso ai mercati o di fomentare controlli monopolistici, ogni qual volta tali metodi o intese abbiano l'effetto di intralciare il raggiungimento del comune programma di ripresa europea.
Accordo-art. III
Articolo III Garanzie 1. I Governi degli Stati Uniti d'America e d'Italia, su richiesta dell'uno o dell'altro Governo, si consulteranno in merito a progetti da attuarsi in Italia proposti da cittadini degli Stati Uniti d'America, in relazione ai quali progetti il Governo degli Stati Uniti di America possa opportunamente garantire trasferimenti valutati ai sensi del paragrafo 111 (b) (3) della legge 1948 per la Cooperazione Economica. 2. Il Governo italiano conviene che, qualora il Governo degli Stati Uniti d'America effettui pagamenti in dollari statunitensi a qualsiasi persona ai termini di una tale garanzia, tutti gli importi in lire o crediti in lire ceduti o trasferiti al Governo degli Stati Uniti d'America ai sensi di detto paragrafo, saranno riconosciuti quale proprieta' del Governo degli Stati Uniti d'America.
Accordo-art. IV
Articolo IV Moneta locale 1. Le disposizioni del presente articolo si applicheranno soltanto per quanto si riferisce all'assistenza che potra' essere fornita dal Governo degli Stati Uniti d'America a titolo gratuito. 2. Il Governo italiano aprira' un conto speciale presso la Banca d'Italia intestato al Governo italiano (qui appresso chiamato Conto Speciale) ed effettuera' in tale Conto depositi in lire come segue: a) il saldo residuale alla chiusura degli affari nel giorno della firma del presente Accordo dei conti speciali presso la Banca d'Italia intestati al Governo italiano, conti istituiti ai termini degli Accordi fra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo italiano in data 4 luglio 1947 e in data 3 gennaio 1948, nonche' qualsiasi altra somma che, di volta in volta, debba essere depositata nel conti speciali ai sensi di tali Accordi. Resta inteso che la lettera e) del paragrafo 114 della legge del 1948 per la Cooperazione Economica, costituisce approvazione e determinazione da parte del Governo degli Stati Uniti d'America riguardo all'uso di tali saldi cui e' fatto riferimento nei predetti Accordi; b) il saldo residuale dei depositi fatti dal Governo italiano ai sensi dello scambio di note fra i due Governi in data 21 aprile 1948; c) le somme equivalenti allo indicato costo in dollari al Governo degli Stati Uniti d'America di merci, servizi ed informazioni tecniche (ivi compresi i costi di trasformazione, magazzinaggio, trasporto, riparazione od altri servizi relativi) resi disponibili all'Italia a titolo gratuito e sotto qualsiasi forma autorizzata dalla legge del 1948 per la Cooperazione Economica, dedotto tuttavia l'ammontare dei depositi fatti ai sensi dello scambio di note di cui al comma b). Il Governo degli Stati Uniti d'America notifichera' di tanto in tanto al Governo italiano l'indicato costo in dollari di qualsiasi delle suddette merci, servizi ed informazioni tecniche, dopo di che il Governo italiano depositera' nel Conto Speciale un equivalente ammontare in lire calcolato ad un tasso di cambio che sara' corrispondente alla parita' conTenuta in quell'epoca col Fondo Monetario Internazionale, purche' tale valore convenuto sia l'unico tasso di cambio applicabile per gli acquisti di dollari relativi alle importazioni in Italia. Se al momento della notifica e' stata convenuta col Fondo una parita' per la lira ed esistono uno o piu' altri tassi di cambio applicabili all'acquisto di dollari per importazioni in Italia, o se al momento della notifica non e' stata concordata con il Fondo una parita' della lira, il tasso o i tassi di cambio per questo scopo speciale saranno stabiliti d'accordo fra il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America. Il Governo italiano potra' in qualsiasi momento effettuare nel Conto Speciale depositi anticipati che verranno accreditati in conto di notificazioni successive ai sensi di questo paragrafo. 3. Il Governo degli Stati Uniti d'America notifichera' di tanto in tanto al Governo italiano il suo fabbisogno per spese amministrativa in lire in Italia derivanti da operazioni effettuate ai termini della legge del 1948 per la Cooperazione Economica, dopo di che il Governo italiano mettera' a disposizioni tali somme prelevandole da qualsiasi saldo del Conto Speciale e nel modo richiesto dal Governo degli Stati Uniti d'America nella sua notifica. 4. Il cinque per cento di ciascun deposito effettuato ai sensi del presente articolo derivante dall'assistenza fornita ai termini della legge del 1948 di stanziamento per aiuti all'Estero, sara' assegnato al Governo degli Stati Uniti d'America che ne fara' uso per le sue spese in Italia, e le somme messe a disposizione ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo verranno previamente addebitate agli ammontari assegnati ai sensi del presente paragrafo. 5. Il Governo italiano mettera' inoltre a disposizione, prelevandole da qualsiasi saldo del Conto Speciale, quelle somme in lire che potranno essere necessarie a coprire spese per il trasporto (incluse spese portuali, di magazzinaggio, facchinaggio e simili) da ogni punto di entrata in Italia al punto stabilito per la consegna al destinatario in Italia di quei rifornimenti assistenziali e pacchi cui si fa riferimento all'articolo VI. 6. Il Governo italiano potra' effettuare prelevamenti dall'eventuale saldo rimasto nel Conto Speciale per quegli scopi che potranno essere di volta in volta concordati con il Governo degli Stati Uniti d'America. Nell'esame delle proposte di prelevamento dal Conto Speciale avanzate dal Governo italiano, il Governo degli Stati Uniti d'America prendera' in considerazione la necessita' di promuovere o mantenere la stabilizzazione monetaria e finanziaria, interna in Italia, la necessita' di stimolare l'attivita' produttiva, ed il commercio internazionale, come pure la ricerca esplorativa e lo sviluppo di nuove fonti di ricchezza in Italia ed in modo particolare: a) spese per l'attuazione di opere o programmi, ivi compresi quelli che fanno parte di un programma generale per lo sviluppo della capacita' produttiva italiana e degli altri Paesi partecipanti, nonche' per l'attuazione di opere o programmi il cui costo esterno sia coperto dall'assistenza fornita dal Governo degli Stati Uniti d'America in base alla legge del 1948 per la Cooperazione Economica od in altro modo, o da prestiti della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo; b) spese per ricerche esplorative e lo sviluppo di una aumentata produzione di quelle materie prime che possano abbisognare agli Stati Uniti d'America a causa di deficienze o deficienze potenziali nelle risorse degli Stati Uniti d'America; e c) l'effettiva riduzione del debito nazionale, specialmente del debito verso la Banca d'Italia, od altri Istituti bancari. 7. Ogni saldo residuale all'infuori delle somme non spese assegnate ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, rimanente nel conto speciale al 30 giugno 1952, sara' impiegato in Italia per quegli scopi che potranno essere in seguito concordati fra i Governi degli Stati Uniti d'America e d'Italia, rimanendo inteso che il consenso degli Stati Uniti d'America sara' soggetto all'approvazione a mezzo di legge e di deliberazione congiunta del Congresso degli Stati Uniti d'America.
Accordo-art. V
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