DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1114

Type Decreto legislativo
Publication 1948-05-07
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1

Gli insegnanti di nazionalità italiana, forniti di titolo legale di abilitazione, già iscritti nel ruolo egeo di cui ai decreti governatoriali 21 luglio 1937, n. 149, 23 settembre 1937, n. 182 e 12 gennaio 1943, n. 17, i quali erano in servizio alla data dell'11 maggio 1945 e abbiano insegnato nelle scuole italiane delle Isole dell'Egeo per almeno cinque anni o che, dopo un periodo di effettivo servizio in Egeo non inferiore ad un triennio, abbiano completato il quinquennio in Italia successivamente alla data di rimpatrio presso scuole amministrate dallo Stato, riportando per almeno quattro anni qualifiche non inferiori al distinto o equivalente e comunque con nessuna qualifica inferiore al buono, sono inquadrati, su domanda degli interessati, con il grado di straordinario ai posti vacanti delle corrispondenti cattedre delle scuole medie o delle scuole elementari della Repubblica.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.