DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1127
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
Art. 1
I posti da assegnare ai ruoli speciali transitori di cui all'art. 7 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per quanto riguarda le scuole e gli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica e di avviamento professionale, verranno determinati sulla base della situazione di fatto esistente alla data dell'entrata in vigore del predetto decreto legislativo e dovranno essere istituiti quando ricorrano le condizioni per l'istituzione della cattedra di ruolo, ovvero vi sia un numero di ore di insegnamento non inferiore a quello previsto per la corrispondente cattedra di ruolo. Si procederà altresì alla istituzione dei posti di ruolo speciale transitorio per quegli insegnamenti che si conferiscono per incarico, che comportino un congruo numero di ore di lezione in rapporto alle caratteristiche degli insegnamenti stessi, nei casi che verranno stabiliti da apposite tabelle approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro. Con analogo provvedimento sarà approvato il contingente dei posti di ruolo transitorio.
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