LEGGE 31 luglio 1948, n. 1131
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I decreti legislativi 3 settembre 1946, n. 330, 28 dicembre 1946, n. 575, 29 giugno 1947, n. 543, 29 giugno 1947, n. 544, 30 settembre 1947, n. 1032, 29 novembre 1947, n. 1523, e 27 marzo 1948, n. 506, sono ratificati ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98.
Art. 2
Le disposizioni del regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali, integrato col decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 330, e le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle iniziative industriali, prorogate con decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 506, continueranno ad avere effetto fino al 31 ottobre 1948.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ed ha effetto dal 1 luglio 1948.
EINAUDI DE GASPERI LOMBARDO - SCELBA - GRASSI - VANONI - PELLA - PACCIARDI - TUPINI - SEGNI - JERVOLINO - CORBELLINI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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