DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 luglio 1948, n. 1134

Type DPR
Publication 1948-07-01
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, concernente il trattamento di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo appaltate convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 264;

Visto il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, che approva il regolamento per il fondo di previdenza, del personale predetto;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 313, recante modifiche al trattamento di previdenza del personale stesso;

Sentito il Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza del personale predetto;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

All'art. 4 del regolamento di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo appaltate, approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, numero 1863, e' aggiunto il seguente comma: "Inoltre e' dovuto dall'appaltatore un contributo straordinario integrativo del 2,30%, la cui misura potra' essere variata nel tempo con le norme di cui al successivo art. 34".

Art. 2

Il contributo di cui al precedente art. 1 e' a carico dell'appaltatore ed e' dovuto a decorrere dal periodo contributivo successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 3

All'art. 27 del regolamento predetto e' aggiunto il seguente comma: "Nel caso che il datore di lavoro debba riconoscere al lavoratore periodi di anzianita' anteriori all'8 luglio 1938, superiori a quelli denunciati a suo tempo, la retribuzione da prendere a base per riscatto e' quella corrisposta al dipendente al momento del riconoscimento. L'onere relativo al contributo unico, ove venga richiesta la rateizzazione in 80 trimestralita', secondo le norme di cui all'art. 29, e' a carico, per le rate scadute, del datore di lavoro che procede al predetto riconoscimento".

Art. 4

L'art. 34 del regolamento stesso, e' cosi' modificato: "E istituito un fondo di integrazione a favore degli iscritti, amministrato con le norme dell'art. 1 del presente regolamento. Ad esso affluiscono: 1) le penalita' di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908; 2) i proventi relativi al personale dimissionario nel 1° e 2° quinquennio e quelli relativi al personale licenziato per giusta causa (salvo i casi di riduzione di onere di cui all'art. 40); 3) il 5% dei contributi unici ed il 10% dei contributi annui assegnati alle assicurazioni miste; 4) il contributo straordinario integrativo, per tutto il tempo e nella misura in cui sara' fissato; 5) ogni altro provento previsto dal regolamento. Col fondo di integrazione si provvede alla integrazione delle prestazioni di assicurazione e capitalizzazione, fino alla concorrenza delle indennita' di anzianita', che, in ogni caso, saranno corrisposte agli iscritti a norma di legge, dei contratti collettivi di lavoro e regolamenti aziendali. Annualmente verra' sottoposto al Comitato la situazione contabile del fondo di integrazione, e, ove la stessa presenti dei margini attivi, il Comitato potra' disporne l'accantonamento per eventuali future passivita', o l'assegnazione, in tutto o in parte, a prestazioni assistenziali a favore degli iscritti. Qualora possa prevedersi che l'aliquota del contributo integrativo sia superiore a quella necessaria per mantenere l'equilibrio del fondo, il Comitato ha facolta' di proporne la riduzione al Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, il quale disporra' in conseguenza a mezzo di suo decreto di concerto con il Ministro per il tesoro. Nel caso, invece di insufficienza del fondo d'integrazione, il Comitato medesimo proporra' allo stesso Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale la nuova aliquota alla quale riterra' necessario elevare il contributo integrativo, aliquota che sara' fissata a mezzo di decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni interessate".

EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - VANONI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 agosto 1948

Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 84. - VENTURA

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