DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1948, n. 1135
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 1 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
L'aliquota per ciascun grado e ruolo degli ufficiali generali e superiori dell'Aeronautica militare, in servizio permanente effettivo, che possono essere collocati in ausiliaria per la quarta applicazione del regio decreto Legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e' fissata come segue: Arma aeronautica - Ruolo naviganti: Generale di squadra aerea............................ n. 5 Generale di divisione aerea.......................... " 2 Generale di brigata aerea............................ " 6 Colonnello........................................... " 6 Tenente colonnello................................... " 12 Maggiore............................................. " 63 Arma aeronautica - Ruolo servizi: Maggiore............................................. n. 7 Corpo del Genio aeronautico - Ruolo ingegneri: Maggiore............................................. n. 3 Corpo di commissariato aeronautico - Ruolo commissaria- to: Tenente colonnello................................... n. 1 Maggiore............................................. " 1 Corpo sanitario aeronautico: Maggiore............................................. n. 14
Art. 2
Il collocamento in ausiliaria di cui al presente decreto dovra' essere disposto entro il 30 settembre 1948 e con decorrenza non posteriore alla data predetta.
EINAUDI PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 agosto 1948
Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 83. - FRASCA
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