DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1948, n. 1136

Type DPR
Publication 1948-07-29
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 697, contenente norme per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale e' dovuto il contributo per gli assegni familiari;

Visto il decreto luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 692, per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ad fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Visto il regio decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la elevazione del limite massimo della retribuzione fino alla concorrenza del quale e' dovuto il contributo per gli assegni familiari;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 810, per la estensione delle norme relative agli elementi ad ai limiti della retribuzione previsti per i contributi degli assegni familiari ai fini del calcolo dei contributi dovuti alle Casse per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati e degli operai dell'industria e alla Cassa per l'integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177, per la corresponsione degli assegni integrativi delle pensioni di invalidita' e vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;

Visto il decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1215, per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto alla quale e' dovuto il contributo degli assegni familiari nel settore dell'industria;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, concernente una disciplina provvisoria del carico contributivo per determinate forme di previdenza e di assistenza sociale;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Salvo quanto e' disposto per il settore dell'industria, dall'articolo seguente, l'importo della retribuzione fino alla concorrenza del quale e' dovuto il contributo per gli assegni familiari e' elevato alle misure seguenti: per le retribuzioni riferite a mese, L. 18.750; per le retribuzioni riferite a quindicina o a quattordicina, L. 9375; per le retribuzioni riferite a settimana, L. 4687; per le retribuzioni riferite a giornata, L. 750.

Art. 2

Per il settore dell'industria l'importo della retribuzione giornaliera fino alla concorrenza del quale e' dovuto il contributo per gli assegni familiari e' fissato in L. 750. Nel caso che la retribuzione si riferisca a tutte le giornate comprese nel periodo di paga mensile, quindicinale, quattordicinale o settimanale, il contributo e' dovuto sulla retribuzione giornaliera determinata ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1215, rispettivamente per 26, 13, 12 e 6 giornate. Qualora il numero delle giornate effettivamente retribuite sia inferiore a quello indicato per ciascun periodo di paga al comma precedente, il contributo e' dovuto per il numero delle giornate per le quali e' stata corrisposta la retribuzione.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo alla data del 31 luglio 1948. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 luglio 1948 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 agosto 1948 Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 89. - VENTURA

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