DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1948, n. 1138

Type DPR
Publication 1948-07-29
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 692, per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 697, contenente norme per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale e' dovuto il contributo per gli assegni familiari;

Visto il decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1215, per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto alla quale e' dovuto il contributo degli assegni familiari nel settore dell'industria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1136, per la elevazione del limite massimo di retribuzione fino alla concorrenza della quale sono dovuti i contributi per gli assegni familiari;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 810, per la estensione delle norme relative agli elementi ed ai limiti della retribuzione previsti per i contributi degli assegni familiari, ai fini del calcolo dei contributi dovuti alle Casse per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati e degli operai dell'industria e alla Cassa per la integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, per la istituzione della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, contenente nuove disposizioni sulle integrazioni salariali;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Con effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo alla data del 31 luglio 1948 il contributo a carico delle imprese previste dal primo comma dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, e' fissato nella misura dell'1,50% sulla retribuzione lorda corrisposta agli operai.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 agosto 1948

Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 91. - VENTURA

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.