DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 settembre 1948, n. 1153
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;
Visto l'art. 46 (quarto comma) delle convenzioni stipulate con le Societa' concessionarie del servizio telefonico pubblico, approvate con i regi decreti 23 aprile 1925, nn. 505, 506, 507, 508 e 509;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 943 e 15 settembre 1947, n. 896, nonche' il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Le tariffe per le conversazioni telefoniche che si svolgono su Linee interurbane sono stabilite, per ogni conversazione di tre minuti primi, nella seguente misura: sulle linee di lunghezza totale fino a 25 km........... L. 36 oltre 25 km. fino a 50 km....................... " 64 " 50 " " " 100 "....................... " 104 " 100 " " " 200 "....................... " 172 " 200 " " " 400 "....................... " 216 " 400 " " " 600 "....................... " 260 " 600 " " " 800 "....................... " 304 " 800 " " " 1000 "....................... " 364 " 1000 " ..................................... " 412
Art. 2
Per le conversazioni urgentissime e' dovuta, oltre la tassa tripla di quella ordinaria, una sopratassa fissa per unita' di L. 200.
Art. 3
La tariffa per le conversazioni dai posti telefonici pubblici impegnanti linea telefonica urbana e' di L. 15 per ogni conversazione fino a cinque minuti. Tale tariffa si applica anche agli apparecchi a prepagamento. Per le conversazioni impegnanti anche linee interurbane la tassa di cui al presente articolo e' dovuta per ogni unita' interurbana di conversazione.
Art. 4
Le tariffe di cui all'art. 1 sono comprensive della sopratassa per le comunicazioni telefoniche interurbane ed internazionali effettuate dal domicilio degli abbonati, dai posti telefonici pubblici o dagli uffici di accettazione, di cui all'art. 224 del Codice postale e delle telecomunicazioni. Sulle tariffe di cui all'art. 1 spetta all'Azienda di Stato per i servizi telefonici l'aliquota di L. 4, pari al 25% della sopratassa di cui al precedente comma. L'Azienda acquisira' il relativo importo al proprio bilancio fermo restando il contributo in ragione del 60% per la costituzione dello speciale fondo istituito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134.
Art. 5
Nella localita' in cui non essendo istituito apposito ufficio di dettatura dei telegrammi, il servizio di dettatura dei telegrammi in arrivo ed in partenza e' assunto dal ricevitore telegrafico, questi ha diritto ad un compenso di L. 10 per ogni telegramma qualunque sia il numero delle parole. Lo stesso compenso spetta all'Amministrazione postale e telegrafica quando detto Servizio e' disimpegnato dal proprio personale negli uffici principali.
Art. 6
Il presente decreto entra in vigore il 1 settembre 1948.
EINAUDI DE GASPERI - JERVOLINO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 settembre 1948
Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 14. - FRASCA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.