DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1948, n. 1155
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 93 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, concernente lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Il Consiglio regionale per il Trentino-Alto Adige e' eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti. La rappresentanza e' proporzionale.
Art. 2
Il territorio della Regione "Trentino-Alto Adige" e' ripartito in due collegi corrispondenti all'attuale circoscrizione delle province di Trento e di Bolzano. Il numero dei consiglieri regionali spettante a ciascun collegio e' stabilito, in ragione di un consigliere per ogni 15.000 abitanti, o frazione superiore a 7500, calcolati al 31 dicembre 1946, secondo i dati dell'Istituto centrale di statistica, come dalla tabella allegata al presente decreto e vistata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. I consiglieri regionali eletti in ciascuna provincia costituiscono il Consiglio provinciale a norma dell'art. 42, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
Art. 3
Per la elezione del Consiglio regionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, con le modificazioni di cui al presente decreto. Alle dizioni: Camera dei deputati, deputati, segreteria della Camera dei deputati, usate negli articoli del testo unico sopra citato, si intendono sostituite rispettivamente le seguenti: Consiglio regionale, consiglieri regionali, Segreteria provvisoria del Consiglio regionale. Le attribuzioni della Segreteria provvisoria sono disimpegnate dall'Ufficio di segreteria dell'Amministrazione provinciale di Trento sino all'insediamento del Consiglio regionale.
Art. 4
I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri. Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali. I sindaci dei Comuni della Regione daranno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto.
Art. 5
Sono eleggibili a consiglieri regionali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di eta' entro il giorno della elezione.
Art. 6
Non sono eleggibili: a) i deputati ed i senatori; b) il capo ed il vice capo della polizia; c) i capi di Gabinetto dei Ministri; d) i membri di altri Consigli regionali; e) i prefetti, i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione; f) i magistrati che hanno giurisdizione nella Regione, salvo che si trovino in aspettativa all'atto della accettazione della candidatura; g) gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato in servizio nella Regione, nella circoscrizione del loro Comando territoriale; h) i sindaci dei Comuni della Regione; i) coloro che ricevono uno stipendio o salario da una delle due Province della Regione o da enti, istituti od aziende da esse dipendenti, sovvenzionati o vigilati, nonche' gli amministratori di tali enti, istituti o aziende. Le cause di ineleggibilita' sopraindicate non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate prima dell'accettazione della candidatura. Sono del pari ineleggibili coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 7 e all'art. 8 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, intendendosi riferiti alle Province anziche' allo Stato i motivi di ineleggibilita' indicati nell'art. 8 predetto.
Art. 7
L'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale del capoluogo di ciascun collegio esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presidente, nonche' di due esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente del Tribunale entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. Per il collegio di Bolzano uno degli esperti e' scelto fra i cittadini di lingua tedesca.
Art. 8
Gli elettori di cui agli articoli 37 e 38 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera, dei deputati, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel Comune in cui si trovano per causa di servizio sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.
Art. 9
L'elettore puo' manifestare sino a tre preferenze esclusivamente per candidati della lista da lui votata.
Art. 10
Il Tribunale costituito in Ufficio centrale circoscrizionale, ai termini dell'art. 7; procede, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza, del cancelliere, alle operazioni seguenti: 1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 47, 49, 50, 51 e 53 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26; 2) determina, con l'assistenza degli esperti, la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato. La cifra elettorale di lista e' data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio. La cifra individuale e' data dalla somma dei voti validi di preferenza riportati da ciascun candidato. La cifra elettorale serve di base all'assegnazione del numero dei consiglieri spettante a ciascuna lista. Tale assegnazione si effettua dividendo il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo cosi' il quoziente elettorale: nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che non vengono assegnati perche' non e' raggiunto il quoziente, vengono attribuiti alle liste che hanno i maggiori resti. In caso di parita' di resti, il seggio e' attribuito alla lista, che ha ottenuto la minore cifra elettorale. A parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio. Stabilito il numero dei consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'Ufficio centrale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista a seconda delle rispettive cifre individuali. Il presidente, in conformita' dei risultati accertati dall'Ufficio centrale, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, i candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui al comma precedente, hanno riportato le cifre individuali piu' elevate e, a parita' di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista.
Art. 11
Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, viene redatto in duplice esemplare, il processo verbale che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti. Nel verbale sono indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformita' dell'articolo precedente. Uno degli esemplari del verbale con i documenti annessi, e tutti i verbali delle Sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale alla segreteria provvisoria del Consiglio regionale, la quale ne rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale e' depositato nella cancelleria del Tribunale.
Art. 12
Al Consiglio regionale e' riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Le proteste ed i reclami non presentati agli Uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale circoscrizionale devono essere trasmessi alla segreteria provvisoria del Consiglio regionale entro il termine di venti giorni dalla proclamazione degli eletti.
Art. 13
Il consigliere regionale eletto nei due collegi deve dichiarare alla presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni quale collegio prescelga. Mancando l'opzione, s'intende prescelto il collegio in cui il consigliere ha ottenuto la maggiore percentuale di voti di preferenza rispetto ai voti di lista.
Art. 14
Per la elezione del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige non si applicano le disposizioni dell'art. 16 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, relative al deposito dei contrassegni di lista presso il Ministero dell'interno.
Art. 15
Le spese per la prima elezione del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige sono a carico dello Stato. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni da introdurre in bilancio in dipendenza delle disposizioni del presente decreto.
Art. 16
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - GRASSI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 settembre 1948
Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 17. - FRASCA
Tabella
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