DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 1948, n. 1156
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'industria e per il commercio;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Art. 1
Le disposizioni contenute negli articoli 3 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge del 29 dicembre 1927, n. 2701, 21 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e 23 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, non sono applicabili ai benefici dei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'Annesso XV, lettera A, del Trattato di pace fra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, nè a quelli contemplati da Accordi stipulati o che verranno stipulati fra l'Italia e qualcuna, delle Potenze Alleate ed Associate in sostituzione del predetto Annesso XV, lettera A.
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