DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1948, n. 1171
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 4 e 14 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, sulla determinazione dell'assegno e della dotazione del Presidente della Repubblica e sull'istituzione del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;
Sentito
il Consiglio dei Ministri; Decreta:
Art. 1
Al Segretario generale della Presidenza della Repubblica e' attribuito, a tutti gli effetti, il trattamento dei funzionari di grado 2° dell'Amministrazione dello Stato. Egli ha una indennita' di rappresentanza nella misura che sara' stabilita dal Presidente della Repubblica nei modi prescritti dall'art. 3, secondo comma, della legge 9 agosto 1948, n. 1077.
Art. 2
Qualora venga nominato Segretario generale della Presidenza della Repubblica un funzionario dello Stato, questi e' collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 9 della legge 9 agosto 1948, n. 1077. Finche' rimane in tale posizione, non puo' conseguire promozioni se non per anzianita'; peraltro, all'atto del rientro nel ruolo di provenienza, si applica nei suoi confronti la disposizione del sesto comma dell'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Il presente decreto ha effetto dal 12 maggio 1948.
EINAUDI DE GASPERI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 settembre 1948
Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 31. - VENTURA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.