DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 agosto 1948, n. 1184

Type DPR
Publication 1948-08-19
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, modificato con la legge 23 luglio 1948, n. 970;

Visto l'articolo unico, comma tredicesimo, della predetta legge 23 luglio 1948, n. 970;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta:

Art. 1

E' approvato il testo unico delle disposizioni penali per il controllo delle armi, che, vistato dal Ministro per la grazia e giustizia, e' pubblicato in allegato al presente decreto.

Art. 2

Il testo unico predetto entra in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

EINAUDI DE GASPERI - GRASSI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 settembre 1948

Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 37. - VENTURA

Testo Unico delle disposizioni per il controllo delle armi - art. 1

Testo unico delle disposizioni penali per il controllo delle armi Art. 1. (Art. 1 decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100 e articolo unico, secondo comma legge 23 luglio 1948, n. 970). Chiunque, senza licenza dell'autorita', fabbrica o introduce nello Stato o esporta o pone, comunque in vendita o cede a qualsiasi titolo armi o parti di armi, atte all'impiego, munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, ovvero ne fa raccolta, e' punito ((con la reclusione da due ad otto anni)) e con la multa sino a lire duecentomila. Non si applica la precedente disposizione qualora si tratti di collezione di armi artistiche, rare o antiche.

Testo Unico delle disposizioni per il controllo delle armi - art. 1

Art. 2. (Art. 2 decreto legislativo n. 100 citato e articolo unico, terzo comma legge citata). Chiunque detiene armi da guerra o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi, aggressivi chimici o altri congegni mecidiali e' punito ((con la reclusione da uno ad otto anni)) e con la multa sino a lire duecentomila.

Testo Unico delle disposizioni per il controllo delle armi - art. 3

Art. 3. (Art. 4 decreto legislativo n. 100 citato e articolo unico,quinto comma legge citata). Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dalla autorita', di consegnare nei termini prescritti le armi, le parti di esse, atte all'impiego, le munizioni, gli esplosivi o gli aggressivi chimici o altri congegni micidiali, da lui detenuti legittimamente sino al momento dell'emanazione dell'ordine, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa sino a lire duecentomila.

Testo Unico delle disposizioni per il controllo delle armi - art. 4

Art. 4. (Art. 5 decreto legislativo n. 100 citato e articolo unico, sesto comma legge citata). Chiunque senza licenza dell'autorita', quando la licenza e' richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, e' punito con a reclusione sino a tre anni e con la multa sino a lire cinquantamila. Soggiace alla reclusione da tre a dieci anni e alla multa sino a lire centomila chi, fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma, per cui non e' ammessa licenza, ovvero una parte dell'arma medesima atta all'impiego. Se alcuno dei fatti preveduti dal presente articolo e' commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, ovvero di notte, le pene sono aumentate.

Testo Unico delle disposizioni per il controllo delle armi - art. 5

Art. 5. (Art. 6 decreto legislativo n. 100 citato e articolo unico, commi settimo e ottavo legge citata). Le pene prevedute negli articoli precedenti sono aumentate fino ad un terzo, se il reato e' commesso a fine sedizioso ovvero se, per la quantita' o la qualita' delle armi, delle parti di esse, delle munizioni, degli esplosivi o degli aggressivi chimici, il fatto e' di rilevante gravita'. ((Se il fatto e' di lieve entita' la pena e' diminuita)).

Testo Unico delle disposizioni per il controllo delle armi - art. 6

Art. 6. (Art. 7 decreto legislativo n. 100 citato). Chiunque, al fine d'incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine, fa scoppiare bombe o altre macchine o materie esplodenti e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione da uno a dieci anni.

Testo Unico delle disposizioni per il controllo delle armi - art. 7

Art. 7. (Art. 8 decreto legislativo n. 100 citato e articolo unico, comma nono legge citata). Non e' punibile chi, prima dell'accertamento del reato ed in ogni caso non oltre quindici giorni dalla data dell'entrata in vigore della [legge 23 luglio 1948, n. 970](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-07-23;970), ottempera all'obbligo della denuncia o della consegna precedentemente non osservato.

Testo Unico delle disposizioni per il controllo delle armi- art. 8

Art. 8. (Articolo unico, comma dodicesimo legge citata). Le disposizioni piu' favorevoli della [legge 23 luglio 1948, n. 970](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-07-23;970), si applicano anche ai fatti commessi sotto l'imperio del [decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-05;100), salvo che sia stata pronunziata sentenza irrevocabile.

Testo Unico delle disposizioni per il controllo delle armi - art. 9

Art. 9. (Art. 9 decreto legislativo n. 100 citato, articolo unico, commi primo e decimo legge citata). Le norme degli articoli precedenti hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della [legge 23 luglio 1948, n. 970](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-07-23;970), fino ai 30 giugno 1949 e fino a questa data non si applicano le disposizioni degli articoli 420, 695, primo comma, 498 e 699 del [Codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398) e le altre norme incompatibili con quelle della [legge 23 luglio 1948, n. 970](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-07-23;970). (1) ((2)) Visto, il Ministro per la grazia e giustizia GRASSI ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La [L. 29 luglio 1949, n. 450](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-07-29;450), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni del testo unico, approvato con [decreto Presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1948-08-19;1184), per il controllo delle armi, avranno vigore fino a quando non saranno rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del [Codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398) ed, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1950, salvo quanto e' disposto negli articoli seguenti."

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