DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1948, n. 1190
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, relativo al risarcimento per la perdita di beni in Tunisia in applicazione dell'art. 79 del Trattato di pace;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Le domande di cui agli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, debbono contenere l'indicazione del domicilio del danneggiato in Italia, ovvero l'elezione di speciale domicilio in Italia ai sensi dell'art. 47 del Codice civile, la completa descrizione del danno subito e del relativo ammontare, ragguagliato al valore venale in franchi francesi dei beni, diritti ed interessi cui si riferiscono.
Art. 2
Le domande debbono essere presentate alla Direzione generale del tesoro nel termine e con le modalita' stabiliti nell'art. 3 del decreto medesimo, in quattro copie, allegando i documenti probatori del danno, in originale o in copia notarile, redatti in lingua italiana o francese ed eventualmente il mandato speciale per la rappresentanza del danneggiato davanti all'Ufficio o alla Commissione. Una copia della domanda viene restituita all'interessato con il timbro dell'Ufficio ricevente e con la indicazione della data del ricevimento.
Art. 3
Dopo l'espletamento dell'istruttoria preveduta nel primo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, la Direzione generale del tesoro, nei casi in cui la liquidazione definitiva non e' di competenza della Commissione costituita ai sensi del successivo art. 5, assegna al richiedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il termine di un mese per l'eventuale presentazione di memorie e documenti. In caso contrario, rimette gli atti alla Commissione predetta. La Segreteria della commissione notifica all'interessato, nel modo previsto nel comma precedente, la data in cui avra' luogo l'esame della pratica e l'interessato, non oltre il quinto giorno antecedente a quello della adunanza, potra' presentare alla Commissione stessa memorie e documenti, e chiedere di essere sentito personalmente.
Art. 4
Il pagamento dell'indennita', liquidata a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, e delle disposizioni del presente decreto, e' disposto con decreto del Ministro per il tesoro.
Art. 5
Il decreto del Ministro, che dispone la concessione del mutuo previsto negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, indica le condizioni, le modalita' e le eventuali garanzie che dovranno assistere l'operazione, secondo la deliberazione adottata al riguardo dalla Commissione. L'interessato, personalmente o a mezzo di procuratore munito di mandato speciale, in forma notarile dovra' sottoscrivere apposito atto di sottomissione, in conformita' al decreto di concessione.
Art. 6
Sulla base degli atti indicati nei precedenti articoli 4 e 5, la Direzione generale del tesoro provvede al pagamento delle somme liquidate a titolo di indennita' o di mutuo, mediante ordinativi diretti sulla Sezione di tesoreria provinciale competente in relazione al domicilio indicato nella domanda di cui al precedente art. 1, applicando in ogni caso il cambio ufficiale vigente alla data di emissione dell'ordinativo, ai sensi dell'art. 2 del decreto 30 marzo 1948 dei Ministri per il commercio con l'estero e per il tesoro.
Art. 7
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
EINAUDI DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 settembre 1948
Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 49. - VENTURA
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