DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1948, n. 1215
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 145, n. 177, relativo alla corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidita', vecchiaia e superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 426, concernente la determinazione dei contributi dovuti per l'anno 1947 al "Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali";
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Viste le proposte del Comitato speciale del Fondo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
I contributi dovuti per l'anno 1948 al "Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali", istituito col decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177, sono fissati: a) con effetto dal 1 gennaio 1948 e fino all'inizio del periodo di paga successivo al 31 luglio 1048, nelle aliquote previste per l'anno 1947 dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 426; b) con effetto dall'inizio del periodo di paga successivo al 31 luglio 1948 nelle seguenti aliquote della retribuzione calcolata nei limiti stabiliti dal secondo comma dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177: 1) 4% per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione per la invalidita', la vecchiaia, ed i superstiti; 2) 0,65% per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia; 3) 0,55% per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo; 4) 0,70% per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette; 5) 5% per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria; 6) 5% per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 agosto 1948
Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 93. - VENTURA
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