DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 ottobre 1948, n. 1216

Type DPR
Publication 1948-10-01
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177, relativo alla corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidita', vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 426, concernente la determinazione dei contributi dovuti per l'anno 1947 al "Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali";

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Viste le proposte del Comitato speciale per il Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta:

Articolo unico

I contributi dovuti al "Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali", in base alle aliquote stabilite dall'articolo unico, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1215, sono riscossi nelle seguenti misure: 1) 1,97% per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti; 2) 0,56% per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia; 3) 0,46% per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo; 4) 0,64% per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette; 5) 3,74% per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione per la disoccupazione involontaria; 6) 2,47% per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione per la tubercolosi. La riscossione della differenza tra le aliquote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1215, e le aliquote suindicate, resta sospesa con effetto dalla data di decorrenza stabilita dall'articolo unico, lettera b), del decreto stesso.

EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 ottobre 1948

Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 82. - GALLEANI

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