DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1243
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzioni, di concerto col Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
Art. 1
Sono istituiti il ruolo unico dei segretari (gruppo B), e il ruolo unico degli applicati di segreteria (gruppo C), per gli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale il cui personale di segreteria sia a carico dello Stato. Ogni istituto ha un segretario; qualora l'istituto abbia meno di 250 alunni le funzioni di segretario sono affidate ad un applicato di segreteria. Alle scuole medie con più di quattro corsi, ai licei ginnasi, agli istituti magistrali e ai licei scientifici che ne abbiano più di tre, possono essere assegnati, oltre al segretario, applicati di segreteria in ragione non superiore ad uno ogni tre corsi eccedenti i limiti anzidetti. Non si fa luogo alle assegnazioni di cui al precedente comma, quando la scuola o l'istituto non abbia, oltre ai 250 alunni previsti per l'assegnazione di un segretario, almeno 350 alunni per ciascun gruppo di corsi che danno titolo all'assegnazione di un applicato. La carriera del personale di segreteria è stabilita dalle tabelle A e B annesse al presente decreto.
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