LEGGE 2 ottobre 1948, n. 1247
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il ricorso previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, avverso le decisioni delle Commissioni di primo grado per il riconoscimento delle qualifiche partigiane, da parte di coloro che non siano stati inclusi negli elenchi indicati nell'art. 13 del decreto stesso o vi siano stati inclusi con una qualifica diversa da quella richiesta, deve essere presentato, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione di detti elenchi. Per gli elenchi già pubblicati, il termine predetto decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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